Sentenza del 19/09/2017 n. 2015 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Indagini finanziarie - Versamenti rilevati su conto corrente - Riferibilità delle movimentazioni alle operazioni dichiarate - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento si fonda sulle indagini finanziarie e, in particolare, sui versamenti rilevati sui conti correnti del contribuente. Il contribuente sosteneva che l'ammontare complessivo dei movimenti fosse compatibile con gli importi già fatturati e dichiarati nell'anno. La questione riguardava quindi la riferibilità delle singole movimentazioni bancarie alle operazioni dichiarate oppure la loro estraneità all'attività economica e, conseguentemente, la loro irrilevanza fiscale.
La decisione
La Suprema Corte ha ribadito che, nelle indagini finanziarie, opera una presunzione legale che determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Non è sufficiente una spiegazione generale né la mera compatibilità complessiva tra versamenti e fatturato annuale. Il contribuente deve fornire una prova analitica e documentata della riferibilità di ciascun versamento alle operazioni già dichiarate oppure dimostrare che il movimento è estraneo all'attività esercitata e quindi fiscalmente irrilevante. In assenza di tale prova specifica, i versamenti possono essere legittimamente considerati ricavi non dichiarati.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e presunzioni sui dati bancari
Alla presunzione di legge va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale.
I dati risultanti dai conti correnti possono fondare l'accertamento fiscale e spetta al contribuente superare la presunzione legale mediante una prova concreta, specifica e riferita alle singole operazioni.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria utilizza movimentazioni bancarie per un accertamento, il contribuente deve dimostrare analiticamente la natura di ogni singolo movimento.
- La semplice coerenza complessiva tra il totale dei versamenti e il fatturato dichiarato non è sufficiente a superare la presunzione fiscale.
- Le spiegazioni generiche o basate su ulteriori presunzioni semplici non sostituiscono la prova documentale e puntuale richiesta al contribuente.
- Per escludere la rilevanza fiscale di un versamento occorre dimostrarne concretamente l'estraneità all'attività economica, ad esempio documentando prestiti, trasferimenti personali, restituzioni o altre causali non reddituali.
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