Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 notificato a una società concessionaria di un pontile galleggiante ancorato a terra, con area di ingresso, situato nel porto turistico e utilizzato come struttura di servizio per imbarcazioni da diporto. Il Comune aveva contestato un omesso/parziale versamento dell’imposta, determinandone la base imponibile sulla base della rendita catastale rettificata dall’Agenzia del Territorio, più elevata rispetto a quella proposta con DOCFA. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento di cassazione per omessa pronuncia della CTR sulla questione del criterio di calcolo, la CTR in sede di rinvio aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo applicabile, per l’ICI 2010, il criterio del valore contabile e non quello catastale, poiché la rendita definitiva era stata attribuita solo successivamente alla presentazione del DOCFA. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 74 l. 342/2000, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l’utilizzo del valore catastale e che, invece, la rendita successivamente attribuita avrebbe dovuto rilevare ai fini ICI; ha inoltre invocato la disciplina dell’art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004 per sostenere la retroazione della nuova rendita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Comune, affermando che, nel caso concreto, per l’ICI 2010 non era utilizzabile la rendita catastale definitiva attribuita successivamente, poiché la rendita proposta con DOCFA poteva spiegare effetti solo dalla sua notificazione e comunque, secondo la disciplina applicabile, non poteva retroagire fino al 2010. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004, perché norma derogatoria riferita agli immobili privati non dichiarati in catasto e alle variazioni edilizie, mentre l’area in questione era demaniale in concessione. In conseguenza del rigetto, il Comune è stato condannato alle spese di lite, a un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e a una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile ICI si determina in base alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta; per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, vale il criterio contabile fino all’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
art. 74, comma 1, l. n. 342/2000
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali ... sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La rendita catastale non è utilizzabile ai fini della base imponibile prima della notificazione del relativo atto attributivo o modificativo; la notificazione segna il momento di efficacia dell’atto.
art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994
la rendita proposta ... rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede ... alla determinazione della rendita catastale definitiva
La rendita dichiarata con DOCFA resta una rendita proposta sino alla determinazione definitiva dell’ufficio e non produce, di per sé, effetti come rendita definitiva prima di tale passaggio.
art. 1, commi 336 e 337, l. n. 311/2004
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto
La disciplina è derogatoria e non si applica estensivamente o analogicamente oltre i casi previsti; presuppone immobili privati non dichiarati in catasto e, nel comma 336, situazioni di fatto non coerenti per intervenute variazioni edilizie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del ragionamento della CTR sul criterio di determinazione dell’ICI.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama il procedimento camerale e la conformità tra proposta del consigliere e decisione finale per applicare le conseguenze sanzionatorie.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta e ricorso manifestamente infondato, la Corte ritiene integrati i presupposti per la condanna per lite temeraria: una somma equitativa in favore della controparte e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo il dispositivo finale.
Massime di principio
- In tema di ICI, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile va determinata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposta, ma una rendita nuova o modificata è utilizzabile solo dal momento della sua notificazione.
- La rendita proposta tramite DOCFA non equivale alla rendita definitiva: fino alla determinazione e notificazione dell’atto attributivo definitivo, non può essere assunta come base imponibile in luogo del sistema previsto dalla legge.
- Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e posseduti da imprese, il criterio contabile opera fino all’iscrizione catastale con attribuzione di rendita; la richiesta di attribuzione della rendita non consente di anticipare l’uso della rendita definitiva prima della notificazione.
- La disciplina speciale di cui ai commi 336 e 337 dell’art. 1 l. 311/2004 ha natura derogatoria e non è applicabile oltre i casi espressamente previsti: presuppone immobili privati non dichiarati in catasto e, quanto al comma 336, situazioni derivanti da variazioni edilizie.
- Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta che lo qualifica come manifestamente infondato, la Corte può applicare le sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c. per abuso del processo/lite temeraria.
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