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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7736/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che il G.U.P., pur sussistendo le condizioni, dopo la lettura del dispositivo della sentenza di patteggiamento non abbia dato i prescritti avvisi in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sia ammesso solo per specifici motivi previsti dall'art. 448 c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena), e non per la dedotta violazione processuale relativa agli avvisi ex art. 545-bis, comma 1. La Corte ha spiegato che l'art. 545-bis, comma 1, si applica al giudizio ordinario e che, nel patteggiamento, la sostituzione della pena può operare solo se è parte dell'accordo tra le parti (o se la parte ha richiesto espressamente la sostituzione). Inoltre, anche adottando una lettura estensiva del potere del giudice, nel caso concreto non risulta che l'imputato avesse richiesto la sostituzione, per cui non può dolersi del mancato avviso. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina della definizione del giudizio per patteggiamento; il patteggiamento è negoziato fra imputato e PM e la sentenza si pronuncia conformemente all'accordo.

  • art. 448 c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (consentito solo per espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o misura). Il comma 1-bis chiarisce che la sostituzione con pene alternative deve essere concordata tra le parti e rinvia, se necessario, all'art. 545-bis comma 2 per il procedimento successivo.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Prevede l'obbligo di dare avviso alle parti della possibilità di convertire una pena detentiva breve in sanzioni sostitutive (comma 1) e disciplina il procedimento per individuare la pena sostitutiva (comma 2). La Corte ha interpretato che il comma 1 si applica al giudizio ordinario e non al procedimento di patteggiamento; il rinvio operato dall'art. 448, comma 1-bis riguarda solo il comma 2 dell'art. 545-bis.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le sanzioni sostitutive della pena detentiva. Nel patteggiamento tale sostituzione è applicabile solo se è parte dell'accordo tra le parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile comminazione di somme in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente; applicata qui per l'inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 103/2017 (modifica art. 448 c.p.p.)

    Ha introdotto i limiti al ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per le specifiche ragioni previste dall'art. 448 c.p.p.; questioni processuali diverse da quelle elencate sono generalmente inammissibili.
  • La possibilità di sostituire una pena detentiva breve con pene alternative nel procedimento di patteggiamento deve essere parte integrante dell'accordo tra imputato e pubblico ministero: l'art. 545-bis, comma 1 (obbligo di avviso), si applica principalmente al giudizio ordinario e non sostituisce la necessità dell'accordo nelle negoziazioni di cui all'art. 444 c.p.p.
  • Se si vuol invocare la sostituzione della pena in sede di patteggiamento, il difensore deve esplicitamente chiederla o farla risultare nell'accordo; la mancata richiesta in udienza impedisce poi di lamentare l'omesso avviso in sede di impugnazione.
  • La doglianza per presunte violazioni formali connesse alla lettura del dispositivo nel patteggiamento è spesso improcedibile in Cassazione per effetto della rinuncia alle eccezioni derivante dalla definizione con patteggiamento; eccezioni ammesse sono quelle direttamente connesse alla validità dell'accordo e al consenso.
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile avrà elevato rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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