Cassazione Penale, Ordinanza n. 39591/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto è stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Parma del 16 gennaio 2025. La Corte non esamina il merito della decisione di primo grado, perché rileva una causa originaria di inammissibilità del ricorso: l'atto, proposto a seguito di conversione dell'appello in ricorso, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo è quindi un vizio formale di sottoscrizione dell'impugnazione, rilevato ai sensi dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è requisito di ammissibilità; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza del requisito soggettivo del difensore abilitato a patrocinare in Cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile anche de plano, senza esame del merito dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, l'impugnante è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
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