Cassazione Civile, Ordinanza n. 05445/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un lavoratore alla NASpI dopo dimissioni qualificate come dimissioni per giusta causa. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una società per oltre due anni; il datore di lavoro non aveva versato i contributi previdenziali per un periodo protratto di sedici mesi, circostanza posta a base delle dimissioni. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale omissione integrasse giusta causa, condannando l'INPS al pagamento dell'indennità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, in relazione agli artt. 1455, 2119, 2116, comma 1, e 2697 c.c., nonché all'art. 360 c.p.c. Sostiene che: (i) per configurare la giusta causa occorre un inadempimento datoriale grave e tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto; (ii) occorre anche un recesso immediato rispetto all'inadempimento; (iii) l'omesso versamento contributivo verso l'INPS non potrebbe di per sé ledere il lavoratore, poiché l'ordinamento predispone rimedi come l'automaticità delle prestazioni e la rendita vitalizia; (iv) nel caso concreto l'immediatezza mancherebbe, perché l'omissione era iniziata sin dall'assunzione e le dimissioni erano intervenute molto tempo dopo. L'INPS sostiene infine che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato criteri giuridici, non limitandosi a un mero apprezzamento di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato una giusta causa di dimissioni nel mancato versamento dei contributi protrattosi per sedici mesi, qualificando tale condotta come grave inadempimento degli obblighi contrattuali e violazione dei doveri di correttezza e buona fede. La Cassazione ha osservato che la valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'immediatezza del recesso, in presenza di una norma elastica come l'art. 2119 c.c., è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in legittimità solo nei limiti consentiti. Nel caso concreto, la censura dell'INPS è stata considerata in gran parte inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto; in parte infondata perché l'inadempimento era continuativo e perdurava al momento delle dimissioni, sicché il requisito dell'immediatezza risultava sussistente. La Corte ha anche escluso che l'automaticità delle prestazioni previdenziali e la rendita vitalizia eliminino la lesione del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore. Nulla è stato disposto per le spese perché il lavoratore era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22 del 2015
"l'indennità NASpI spetta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa"
La NASpI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa; la verifica della giusta causa va compiuta secondo i criteri dell'art. 2119 c.c.
art. 1455 c.c.
Richiamato dall'INPS come parametro della gravità dell'inadempimento, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
art. 2119 c.c.
È una norma elastica: la valutazione della giusta causa è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di standard giuridici o di motivazione apparente o inferiore al minimo costituzionale.
art. 2116 c.c.
"principio di automaticità delle prestazioni previdenziali"
Le tutele previdenziali operano a favore del lavoratore, ma non escludono la rilevanza dell'omesso versamento contributivo come grave inadempimento nel rapporto di lavoro.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze dell'INPS celassero in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge, ma le censure sono state in parte qualificate come inammissibili perché attinenti al merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13 l. n. 1338/1962
Richiamato dall'INPS come rimedio alternativo a tutela della posizione assicurativa del lavoratore, ma ritenuto non idoneo a escludere la giusta causa.
Massime di principio
- In tema di dimissioni per giusta causa, l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro può integrare un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione immediata del rapporto, se la condotta è reiterata, non occasionale e perdura al momento del recesso.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'immediatezza del recesso, quando si applichi l'art. 2119 c.c. come norma elastica, è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto se la motivazione è логica, congrua e non apparente.
- Il requisito dell'immediatezza delle dimissioni non coincide con una mera contiguità temporale assoluta tra inadempimento e recesso: esso richiede una connessione causale non recisa da un lasso di tempo irragionevole, da apprezzarsi in concreto.
- Le tutele previdenziali predisposte dall'ordinamento per neutralizzare gli effetti dell'omissione contributiva sul piano assicurativo non eliminano la lesione del vincolo fiduciario e degli obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.
- Quando le censure di violazione di legge si risolvono nella contestazione dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre a una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
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