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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43030/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte di appello di L'Aquila che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 337 c.p. per applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p., nonostante in primo grado fosse stata riconosciuta la recidiva qualificata (recidiva reiterata specifica). Si censura che la Corte di appello abbia escluso d'ufficio la recidiva, violando il principio devolutivo e l'art. 597 c.p.p., e che abbia altresi' erroneamente applicato l'art. 131-bis c.p. in presenza di recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico di accentuata pericolosita' sociale che esclude la causa di non punibilita'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio, escludendo la causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p.. La corte ha rilevato che la recidiva qualificata era stata riconosciuta in primo grado e non era stata specificamente impugnata dall'imputato, per cui il giudice d'appello non poteva eliminarla d'ufficio. Inoltre la Corte ha statuìto che la recidiva reiterata specifica, segno di maggiore pericolosita' sociale e grado di colpevolezza, impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis. Ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuita' del fatto e' stata ritenuta inapplicabile nel caso di recidiva reiterata specifica che manifesta accentuata pericolosita' sociale; pertanto non puo' costituire causa di non punibilita' quando la reiterazione indica elevato grado di colpevolezza.

  • art. 597 cod. proc. pen. (comma quinto)

    Il principio devolutivo e i limiti del potere del giudice d'appello sono richiamati per affermare che il giudice di appello non puo' escludere d'ufficio una recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di specifico motivo di impugnazione dell'imputato.

  • art. 337 cod. pen.

    E' l'articolo relativo al reato per il quale l'imputato era stato giudicato; la decisione sulle cause di non punibilita' e sulle circostanze personali dell'imputato incide sul giudizio di punibilita' e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020) e succ. modd.

    Disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi entro i limiti indicati nelle disposizioni transitorie del codice di procedura penale.

Massime di principio

  • Se in primo grado viene riconosciuta la recidiva (in particolare la recidiva reiterata specifica), il giudice d'appello non puo' escluderla d'ufficio se l'imputato non la contesta espressamente in appello; la verifica del vizio richiede specifico motivo di impugnazione
  • La recidiva reiterata specifica e' elemento sintomatico di maggiore pericolosita' sociale e grado di colpevolezza e, pertanto, esclude normalmente l'applicabilità della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
  • Il principio devolutivo limita l'intervento del giudice d'appello sui punti non dedotti in appello; questioni di fatto o di gravita' della condotta gia' decise in primo grado non possono essere eliminate d'ufficio salvo casi tassativi previsti dalla legge
  • Chi intende ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis deve curare in appello anche la contestazione degli elementi che nel primo grado giustificano l'esclusione della causa (es. recidiva), altrimenti corre il rischio che la Corte di legittimità annulli per violazione dei limiti dell'attivita' d'ufficio del giudice d'appello
  • In presenza di contrasto tra il riconoscimento della recidiva e la qualificazione del fatto come tenue, la Cassazione tende a ritenere preminente l'accertamento della pericolosita' derivante dalla recidiva e, se confermata, ad escludere la non punibilita'; la decisione puo' essere rinviata alla Corte d'appello per il solo trattamento sanzionatorio
  • Se si vuole contestare questioni sanzionatorie o attenuanti occorre porre specifiche doglianze in appello per non precludere la possibilita' di revisione delle risultanze di primo grado

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