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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07200/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una transazione stipulata tra una confraternita proprietaria di terreni e l'azienda sanitaria, relativa alla quantificazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione/occupazione di alcuni fondi, alla retrocessione di altri terreni e all'impegno a definire due giudizi pendenti. La confraternita otteneva decreto ingiuntivo per l'ultima tranche del prezzo/compenso pattuito; l'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo di avere già in parte pagato e di avere depositato il residuo, oltre a dedurre che la transazione fosse inefficace perché sottoposta a condizione sospensiva non avveratasi (pagamento integrale e abbandono dei giudizi) e comunque superata dal giudicato formatosi sulla successiva sentenza della Corte d'appello che aveva determinato l'indennità. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per mancata rimessione alle parti della questione del mancato avveramento della condizione e dell'asserita mancata rappresentazione della transazione nel giudizio di appello; violazione dell'art. 1359 c.c. perché la condizione avrebbe dovuto reputarsi avverata per comportamento inadempiente della controparte; violazione dell'art. 1974 c.c. per l'applicazione della regola dell'annullabilità della transazione su lite già decisa; travisamento della prova ex art. 115 c.p.c. circa la deduzione della transazione nel giudizio pregresso; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. La Corte ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la questione fosse giuridica e non imponesse attivazione del contraddittorio, che la clausola fosse una condizione di adempimento non assistita dalla fictio di avveramento ex art. 1359 c.c., e che l'effetto preclusivo derivasse dal giudicato formatosi sulla sentenza successiva non tempestivamente impugnata, la quale rendeva intangibile la regolazione giudiziale della pretesa; i motivi rivolti contro argomentazioni ad abundantiam sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla violazione del contraddittorio e sull'art. 1359 c.c., perché la clausola pattuita costituiva una condizione di adempimento e la sua mancata attuazione non era suscettibile di finzione di avveramento; ha inoltre escluso che la censura potesse colpire il richiamo all'art. 1974 c.c. poiché esso era stato svolto ad abundantiam. I motivi ulteriori sono stati dichiarati inammissibili o infondati, anche perché la sentenza impugnata faceva corretta applicazione del principio per cui, una volta formato il giudicato sulla decisione che ha definito il rapporto, la transazione non fatta valere nel relativo giudizio non può essere poi opposta in un autonomo giudizio di adempimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di sottoporre al contraddittorio le questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le pure questioni giuridiche.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto le questioni decise dal giudice di merito nei limiti delle rationes rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di travisamento della prova è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro una motivazione svolta ad abundantiam e contro un accertamento già motivatamente compiuto dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparsa meramente apparente, essendo sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 1358 c.c.

    È richiamato come regola di buona fede nell'attuazione della condizione, ma non è stato posto a base della decisione.

  • art. 1359 c.c.

    La fictio di avveramento della condizione non si applica alla condizione di adempimento dedotta nella transazione, perché la mancata prestazione non coincide con l'inadempimento di un'obbligazione già efficace.

  • art. 1974 c.c.

    Il richiamo operato dal giudice di merito è stato ritenuto non decisivo perché svolto ad abundantiam; comunque la norma riguarda l'annullabilità della transazione su lite già decisa da sentenza passata in giudicato al momento della stipula, situazione non ricorrente nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per indicare la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il dovere del giudice di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera solo per questioni fattuali o miste di fatto e diritto che richiedano nuove allegazioni o prove, non per la mera soluzione di questioni giuridiche fondate su fatti già pacifici.
  • La clausola che subordina l'efficacia del contratto all'adempimento di una prestazione delle parti integra una condizione di adempimento: il negozio è valido e perfetto, ma la sua efficacia resta sospesa rispetto all'esecuzione; in tale schema non opera, di regola, la fictio di avveramento ex art. 1359 c.c.
  • La mancata attuazione della prestazione dedotta in condizione non può essere automaticamente equiparata all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale già efficace, perché la condizione riguarda l'an dell'efficacia del vincolo e non il suo semplice adempimento.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando investe una motivazione svolta ad abundantiam, poiché l'argomentazione non decisiva non incide sulla ratio decidendi e non può fondare un interesse concreto all'impugnazione.
  • Se una transazione non viene tempestivamente fatta valere nel giudizio in cui si è poi formato il giudicato sulla controversia originaria, non può essere successivamente opposta per rimettere in discussione l'accertamento ormai intangibile, dovendosi impugnare la decisione che ha consolidato quel risultato.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone una motivazione comprensibile e non meramente assertiva, superando il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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