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Circolare

Circolare numero 292 del 23-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i principi fissati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con D.M. 7.10.1993 in materia di adempimenti contributivi. Viene previsto, da un lato, un termine differito per la sistemazione delle partite contributive quando intervengono innovazioni normative con riflessi su misura e versamento dei contributi; dall’altro, una disciplina per le componenti variabili della retribuzione che consente di imputare alcuni eventi del mese alla denuncia contributiva del mese successivo. Sono inoltre indicati i codici da usare nel mod. DM10/2 e viene precisato che resta invariata la compilazione del mod. 01/M annuale.

Assolvimento degli adempimenti contributivi: differimento per novità normative e gestione delle componenti variabili della retribuzione

Assolvimento degli adempimenti contributivi: criteri per novità normative e componenti variabili della retribuzione

La circolare dà attuazione ai principi approvati con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, e disciplina due profili centrali degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro: il differimento dei termini in caso di innovazioni normative e la gestione delle componenti variabili della retribuzione ai fini dell’imponibile contributivo.

Ambito e finalità della disciplina

Il provvedimento nasce dall’esigenza di fronteggiare le frequenti innovazioni in materia contributiva, spesso introdotte con decreto-legge a ridosso delle scadenze operative, che rendono difficile per l’Istituto emanare tempestivamente le istruzioni e per i datori di lavoro adeguare procedure e modulistica. La delibera mira quindi a regolare in modo uniforme l’assolvimento degli obblighi di denuncia e versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Innovazioni normative con riflessi su misura e versamento dei contributi

In presenza di modifiche normative che incidano sulla misura o sul versamento dei contributi, la sistemazione delle relative partite può essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione, da parte della Direzione Generale, delle istruzioni applicative e operative.

La disciplina prevede che:

  • il ritardo nell’adeguamento sia giustificato dalla oggettiva impossibilità di adempiere nei termini quando le istruzioni arrivano in tempi molto ristretti;
  • sulle eventuali differenze contributive dovute siano applicati soltanto gli interessi al tasso legale;
  • le modalità concrete di adeguamento siano comunicate con apposita circolare al sopraggiungere delle innovazioni normative.

Componenti variabili della retribuzione e imputazione al mese successivo

La delibera considera la presenza di elementi retributivi variabili che dipendono da assenze o da altri eventi e che possono rendere incerto, fino alla fine del mese, l’ammontare dell’imponibile contributivo. Per tali fattispecie è ammesso che il datore di lavoro tenga conto delle variazioni nella denuncia e nel versamento dei contributi del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Il principio opera con una precisa salvaguardia: nell’ambito di ciascun anno solare deve comunque restare ferma la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella assoggettata a contribuzione. La circolare chiarisce inoltre che questa regola riguarda solo l’adempimento contributivo e non incide sulla sfera assicurativa del lavoratore, che continua a essere definita in base alla collocazione temporale degli eventi.

Eventi e voci retributive interessati

Le fattispecie espressamente richiamate sono:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di diaria o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità per riposi di allattamento;
  • giornate retribuite per donatori di sangue;
  • riduzioni della retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali, purché non a zero ore.

Modalità operative per gli eventi intervenuti a dicembre

Se gli elementi o eventi indicati intervengono nel mese di dicembre, i datori di lavoro possono considerarli nella denuncia contributiva relativa al mese di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio. La circolare prescrive di compilare il mod. DM10/2 e il mod. DM10/S con le modalità ordinarie, ma con alcune indicazioni specifiche per il DM10/2.

In particolare:

  • nella casella "retribuzione", usando i righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, devono essere riportate le due partite complessive che hanno determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese di gennaio;
  • tali partite devono essere precedute dal codice A000 per l’importo che ha determinato l’aumento e dal codice D000 per quello che ha determinato la diminuzione;
  • in entrambi i casi deve essere apposta la dicitura "Retrib. dicembre";
  • non vanno compilate le caselle relative al numero dei dipendenti, al numero delle giornate e all’importo dei contributi.

Gli importi esposti con tali codici sono destinati all’"archivio evidenza partite anomale" per le verifiche in sede di vigilanza.

Denuncia annuale mod. 01/M

La circolare precisa che non vi sono modifiche alla compilazione della denuncia annuale mod. 01/M. In essa deve continuare a essere riportato il complesso delle retribuzioni di competenza di ciascun anno solare.

Ne consegue che gli eventi intervenuti nel mese di dicembre, pur potendo essere considerati nella denuncia contributiva del mese di gennaio, devono comunque essere indicati nella denuncia 01/M relativa all’anno solare precedente, cioè a quello in cui tali eventi si sono verificati.

Punti principali

Differimento per innovazioni normative

Quando intervengono novità normative che incidono sulla misura o sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la sistemazione delle partite può essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni applicative e operative dell’Istituto. Sulle eventuali differenze contributive dovute si applicano soltanto gli interessi al tasso legale. La previsione nasce dall’esigenza di consentire ai datori di lavoro di adeguare le procedure in tempi congrui, specie in presenza di modifiche intervenute a ridosso delle scadenze.

Componenti variabili della retribuzione

Per gli elementi retributivi che incidono sull’imponibile contributivo e che restano incerti fino alla fine del mese, è consentito tenerne conto nella denuncia e nel versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello in cui tali eventi si sono verificati. La regola vale purché nell’ambito di ciascun anno solare resti ferma la corrispondenza tra retribuzione di competenza dell’anno e retribuzione soggetta a contribuzione. La misura introdotta riguarda l’adempimento contributivo e non modifica la collocazione assicurativa degli eventi ai fini del lavoratore.

Eventi e elementi considerati

La circolare elenca, come fattispecie rilevanti, compensi per lavoro straordinario, indennità di diaria o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, indennità per riposi di allattamento, giornate retribuite per donatori di sangue, riduzioni della retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore.

Gestione degli eventi di dicembre nella denuncia di gennaio

Se gli eventi o elementi variabili intervengono nel mese di dicembre, i datori di lavoro possono considerarli nella denuncia contributiva del mese di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio. Nella compilazione del mod. DM10/2 e del mod. DM10/S devono essere seguite le ordinarie modalità, ma nel mod. DM10/2, nei righi in bianco dei quadri B-C, vanno riportate le partite complessive che hanno determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese di gennaio, precedute dai codici di nuova istituzione A000 per gli importi che hanno determinato l’aumento e D000 per quelli che hanno determinato la diminuzione, con la dicitura "Retrib. dicembre". Non devono essere compilate le caselle relative al numero dei dipendenti, alle giornate e all’importo dei contributi.

Effetti sui controlli e sulla denuncia annuale

Gli importi indicati con i codici A000 e D000 confluiscono nell’"archivio evidenza partite anomale" per i controlli svolti in sede di vigilanza. Resta invece invariata la compilazione della denuncia annuale mod. 01/M: essa deve continuare a riportare il complesso delle retribuzioni di competenza di ciascun anno solare. Di conseguenza, gli eventi di dicembre che incidono sull’imponibile e che sono stati considerati ai fini del versamento nella denuncia di gennaio devono essere comunque rappresentati nella denuncia 01/M relativa all’anno solare precedente in cui si sono verificati.

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