Cassazione Penale, Ordinanza n. 28065/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità e ha dedotto violazione di legge, sostenendo in sostanza che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sarebbero state errate; la Corte ha rilevato che il motivo mirava soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva, ma anche tale censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali. Con il terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena, censura ritenuta non proponibile in sede di legittimità perché attinente alla discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione storica dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità in presenza di una motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo sulla misura della pena, affermando che la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali.
La determinazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere, rimessi al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
- La denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile se, in concreto, tende solo a sollecitare una rivalutazione dell'attendibilità o rilevanza delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La censura sulla quantificazione della pena non è deducibile in cassazione quando mira a contestare il merito dell'apprezzamento discrezionale del giudice sulla dosimetria sanzionatoria, salvo vizi di motivazione o violazione dei criteri legali.
- Il riconoscimento dell'imputato operato dal personale di polizia giudiziaria che lo conosca personalmente può costituire un elemento indiziario valorizzabile dal giudice, la cui apprezzabilità rientra nel merito della decisione.
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