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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07796/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione di un credito derivante da un conto corrente e da un conto sovvenzione, nonché da un contratto IRS, ma il Tribunale aveva ammesso solo una parte del credito ed escluso il saldo debitore del conto sovvenzione e l’importo relativo all’estinzione anticipata dell’IRS. Il Tribunale aveva ritenuto non provato il collegamento tra il conto corrente e il conto sovvenzione, con conseguente inopponibilità del regolamento negoziale del primo al secondo, e aveva inoltre osservato l’assenza di data certa dei documenti invocati verso la massa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e delle prove documentali sul collegamento tra i due rapporti; (2) omesso esame delle prove sulla data certa, sostenendo che l’ammissione del credito relativo a un primo conto impedisse alla curatela di opporre la mancanza di data certa quando quel documento veniva richiamato per altro rapporto; (3) in subordine, omesso esame e violazione di legge sulla domanda di ammissione almeno per sorte capitale e interessi, a titolo di indebito oggettivo o arricchimento senza causa, con richiesta che il giudice rideterminasse il credito anche mediante CTU contabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente censurava in realtà una valutazione di merito del Tribunale e l’omessa valutazione di prove e deduzioni difensive, non riconducibili al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il decreto impugnato si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e, essendo inammissibile la censura contro la prima ratio, difettava l’interesse a contestare la seconda. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la ricorrente non aveva contrastato la motivazione di merito del tribunale sulla mancanza di documentazione ulteriore e non aveva neppure quantificato specificamente il credito residuo richiesto in via subordinata, limitandosi a invocare genericamente una CTU contabile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della curatela.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare l’omessa valutazione di prove o deduzioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e specificazione degli atti su cui fonda il motivo.

  • art. 98 l. fall.

    regola l’opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale fonte della pretesa restitutoria per indebito oggettivo.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale fonte subordinata dell’azione generale di arricchimento senza causa.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato in relazione alla necessità della data certa del documento nei confronti della massa fallimentare.

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro probatorio relativo ai rapporti bancari.

  • art. 53 l. fall.

    richiamato tra le norme invocate in relazione all’opponibilità e verifica del credito nel fallimento.

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    invocato dalla ricorrente per sostenere la debenza di interessi legali/sostitutivi in mancanza delle pattuizioni originarie.

  • art. 3, comma 3, l. 154/1992

    richiamato per sostenere l’esenzione dalla forma scritta quando il conto sovvenzione fosse mera esecuzione di un rapporto già regolato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per riesaminare il merito o per denunciare soltanto l’omessa valutazione di prove e deduzioni difensive: è necessario indicare un preciso fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, la censura che non colpisca utilmente tutte le rationes rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La domanda subordinata di ammissione del credito, fondata su indebito o arricchimento senza causa, deve essere supportata da un’allegazione specifica e da una quantificazione chiara del credito residuo; non basta invocare in astratto una rideterminazione officiosa mediante consulenza tecnica.
  • Nei rapporti bancari destinati ad essere fatti valere verso la massa fallimentare, l’opponibilità delle pattuizioni richiede prova rigorosa della documentazione rilevante e della data certa quando necessaria, non potendo il creditore fondarsi su mere allegazioni sul collegamento funzionale tra contratti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteMutuoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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