Cassazione Penale, Sentenza n. 36599/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 5/11/2021 che, in parziale accoglimento del riesame, aveva annullato la provvisoria imputazione relativamente al capo O) e sostituito la misura degli arresti domiciliari con il divieto di esercitare l'attività professionale per sei mesi; il ricorrente deduceva carenza di gravità indiziaria, in particolare rispetto all'art. 512-bis c.p., sostenendo di essere intervenuto solo in un momento successivo alla costituzione e che le sue prestazioni professionali non avrebbero rilevanza ai fini della commissione di un reato di natura istantanea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la misura interdittiva (divieto di esercitare la professione per sei mesi) era stata eseguita immediatamente dopo l'ordinanza e il termine di sei mesi si era integralmente esaurito, per cui non sussisteva più un interesse concreto all'impugnazione. La Corte, ricordando consolidata giurisprudenza, ha escluso che possa rimanere interesse a far sindacare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato quando la misura cautelare è venuta meno. Essendo sopravvenuta la causa di inammissibilità non è stata disposta la condanna alle spese né la somma in favore della cassa delle ammende. Il ricorso è dunque respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Richiamato nell'imputazione originaria; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla sua applicazione sostanziale, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato tra le accuse contestate; non è stato valutato nel merito dalla Corte per il medesimo motivo processuale (inammissibilità).
art. 452-octies cod. pen.
Norma richiamata nell'atto di imputazione; la Corte non ha esaminato la sussistenza degli elementi indiziari relativi alla norma, avendo escluso l'interesse all'impugnazione.
art. 512-bis cod. pen.
Nucleo centrale del motivo di ricorso (contestazione della gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie); la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse concreto.
art. 81, 110 e art. 452-novies cod. pen.
Richiamate nell'imputazione in relazione ad altri capi; la Corte non si è pronunciata sul loro rilievo sostanziale a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata è venuta meno o è stata integralmente eseguita e il periodo di efficacia è decorso, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse concreto.
- La sopravvenuta cessazione della misura cautelare impedisce generalmente alla Corte di pronunciarsi sul merito della sussistenza della gravità indiziaria, salvo che il ricorrente dimostri un pregiudizio attuale o persistente derivante dalla decisione (es. effetti amministrativi o disciplinari durevoli).
- Per preservare l'interesse all'impugnazione è utile, quando possibile, chiedere misure cautelari alternative o provvedimenti cautelari incidentali che producano effetti utili anche dopo l'esecuzione della misura o documentare effetti concreti e durevoli della misura stessa.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse di norma esclude la condanna alle spese e alla cassa delle ammende, salvo diversa valutazione motivata dal permanere di un interesse processuale o da comportamenti processuali rilevanti.
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