Cassazione Penale, Sentenza n. 38831/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento preventivo dell'impossibilità o inesigibilità di collaborazione con la giustizia ai fini dell'ottenimento di un permesso premio, impugnando l'applicazione dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (introdotto dalla legge di conversione del d.l. 31/10/2022, n. 162) che stabilisce che i permessi premio per i detenuti sottoposti al regime 41-bis possono essere concessi solo dopo la revoca o la non proroga del regime. Contestava inoltre la violazione dell'art. 7 CEDU, dell'art. 25 Cost. e dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., e sosteneva l'irretroattività della disciplina più favorevole per i soggetti sottoposti al regime prima della riforma del 2022, richiamando anche principi espressi dalla Corte costituzionale (sent. 253/2019 e 20/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza fosse un mero tentativo di ottenere un accertamento preventivo sull'impossibilità di collaborazione, che non può essere chiesto autonomamente dal detenuto al Tribunale di sorveglianza ma deve essere valutato dal magistrato titolare del procedimento di concessione del beneficio, che decide se investire il Tribunale. Inoltre, anche sul merito i motivi sarebbero manifestamente infondati: la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, e ha qualificato la disciplina dei permessi premio come attinente all'esecuzione della pena (natura processuale/di esecuzione), per cui la più rigorosa disciplina introdotta si applica anche ai casi precedenti alla novella. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 2 (ultimo periodo)
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione che vieta la concessione di permessi premio ai detenuti sottoposti al regime 41-bis fino alla revoca o non proroga del regime; la norma è stata considerata compatibile con la Costituzione e di natura non sostanziale rispetto al divieto di retroattività, essendo collegata all'esecuzione della pena.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
La Corte ha considerato il regime speciale di cui all'art. 41-bis la condizione che, fino alla sua revoca, impedisce la concessione di alcuni benefici, come previsto dall'art. 4-bis.
Ordinamento penitenziario, art. 58-ter
Il riconoscimento della qualità di 'collaboratore' ex art. 58-ter non può essere previamente dichiarato in via autonoma ma va accertato nel procedimento di merito relativo alla concessione del beneficio; l'accertamento incidentale spetta al Tribunale soltanto se investito dal magistrato procedente.
Ordinamento penitenziario, artt. 21 comma 1; 4 comma 4; 50 comma 2
Riferiti dal ricorrente in tema di limiti ai benefici; la sentenza conferma che i benefici penitenziari sono regolati dalle norme sull'esecuzione della pena e che l'accesso è disciplinato secondo la normativa vigente al momento dell'istanza, salvo valutazioni individuali di rieducazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 (CEDU)
Richiamato dal ricorrente per contestare retroattività e pesantezza della disciplina; la Corte ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza, che non sussista incompatibilità strutturale tra 41-bis e CEDU nelle modalità di applicazione qui considerate.
Costituzione, art. 25 (secondo comma); artt. 3, 13, 27
Richiamati in ordine a principi di non retroattività e di uguaglianza/rieducazione; la Corte ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum alle norme sui benefici penitenziari e ha richiamato la giurisprudenza che distingue le disposizioni che modificano la natura sostanziale della pena da quelle che disciplinano modalità di esecuzione e accesso ai benefici.
Massime di principio
- Un detenuto non può chiedere autonomamente al Tribunale di sorveglianza un accertamento preventivo della impossibilità o inesigibilità di collaborazione: tale accertamento va svolto nel procedimento di merito per la concessione del beneficio dal magistrato titolare, che eventualmente investe il Tribunale.
- La norma che limita la concessione di permessi premio ai soggetti sottoposti a 41-bis fino alla revoca o non proroga del regime è stata ritenuta applicabile e costituzionalmente compatibile dalla giurisprudenza di legittimità.
- Le disposizioni che regolano i permessi premio e il lavoro esterno sono considerate norme di esecuzione della pena (processuali/di trattamento), per le quali opera il principio tempus regit actum: la disciplina vigente al momento dell'istanza è in linea di massima applicabile anche se più rigorosa rispetto alla precedente.
- La non retroattività delle norme sostanziali non impedisce l'applicazione di norme più rigorose che regolano modalità esecutive della pena, salvo che la modifica determini un'effettiva trasformazione della natura sostanziale della pena inflitta.
- Nei ricorsi che risultino manifestamente inammissibili o irrituali è concreto il rischio di condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; è pertanto opportuno esperire il rito e la fase procedimentale corretti (istanza di permesso al magistrato di sorveglianza) prima di ricorrere in cassazione.
- Anche se la disciplina applicabile è più rigorosa, va comunque garantita la valutazione individuale del percorso di rieducazione del detenuto, che non può essere ignorata in maniera arbitraria.
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