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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03911/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di un immobile sito in Roma aveva presentato nel 2012 una dichiarazione DOCFA per la variazione del classamento, chiedendo l'attribuzione della categoria D/8 e di una determinata rendita catastale. L'Agenzia delle Entrate aveva poi emesso un avviso di accertamento con rendita superiore. La società aveva impugnato l'atto per difetto di motivazione e aveva ottenuto ragione in primo grado; in appello, però, l'Agenzia aveva notificato l'impugnazione solo presso la sede della società e non al difensore costituito, con giudizio d'appello definito comunque a favore della società. Successivamente la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e cassato con rinvio la sentenza d'appello; non essendo stata riassunta la causa, l'Agenzia aveva anche notificato un nuovo avviso di accertamento nel 2024. La società ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione ex art. 327, comma 2, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza d'appello e del relativo giudizio per asserita inesistenza/nullità della notifica dell'appello, lamentando la violazione dell'art. 330 c.p.c. e degli artt. 53, 49, 20, 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, nonché l'omessa rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente stesse sostanzialmente cercando di aggredire una precedente sentenza di legittimità con un motivo formulato nello schema del ricorso per cassazione ordinario ex art. 360 c.p.c., mentre l'unico rimedio esperibile contro una sentenza di cassazione è la revocazione. Poiché tale rimedio non era stato proposto nei termini dell'art. 391-bis c.p.c., la precedente sentenza di legittimità era divenuta intangibile; ne è conseguita la definitività della statuizione di cassazione con rinvio e, per effetto della mancata riassunzione, la caducazione definitiva delle sentenze precedenti. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    richiamato come base formale del ricorso proposto, ma ritenuto non idoneo a consentire l'impugnazione di una sentenza di legittimità con ricorso per cassazione ordinario

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte evidenzia che il motivo dedotto dalla ricorrente era riconducibile allo schema del ricorso per cassazione ordinario, ma tale schema non è utilizzabile per aggredire una sentenza della Corte di cassazione

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    indicato come unico mezzo di impugnazione spendibile contro una sentenza di legittimità, da proporsi nel termine perentorio previsto dalla norma

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla notificazione dell'appello, ma la censura non è esaminata nel merito per inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare l'omessa rinnovazione della notificazione, ma la questione non supera il vaglio di ammissibilità

  • artt. 53, 49, 20, 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno del vizio di notifica dell'appello nel processo tributario

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per affermare che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ha determinato la definitività degli effetti della cassazione con rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Contro una sentenza della Corte di cassazione l'unico rimedio ordinario esperibile è la revocazione nei casi e nei termini previsti dall'art. 391-bis c.p.c.; non è ammissibile un nuovo ricorso per cassazione che tenti di far valere vizi riferiti alla precedente decisione di legittimità.
  • Se non viene proposta tempestivamente la revocazione della sentenza di legittimità, quest'ultima diviene intangibile e non può essere riaperta attraverso un diverso atto di impugnazione.
  • La cassazione con rinvio, quando il giudizio di rinvio non viene riassunto, consolida definitivamente gli effetti della pronuncia di cassazione e comporta la caducazione delle decisioni di merito precedentemente emesse.
  • L'ammissibilità dell'impugnazione va verificata in relazione alla natura del provvedimento impugnato: i motivi costruiti sul modello dell'art. 360 c.p.c. non sono utilizzabili per impugnare una precedente decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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