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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-764/22

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 19 October 2023. — Airoldi Metalli SpA v European Commission. — Appeal – Dumping – Imports of aluminium flat-rolled products originating in China – Definitive anti-dumping duty – Action for annulment – Importer – Locus standi – Fourth paragraph of Article 263 TFEU – Condition that the measure must be of individual concern to the applicant – Regulatory act not entailing implementing measures. — Case C-764/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’appello di Airoldi Metalli contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso di annullamento contro il regolamento antidumping definitivo sui prodotti piani di alluminio originari della Cina. Ha confermato che il regolamento comporta misure di attuazione nell’ordinamento doganale e che l’importatore non era individualmente interessato ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’azione diretta era quindi inammissibile, con condanna alle spese.

Ammissibilità dell’azione di un importatore contro un regolamento antidumping definitivo: il regolamento impugnato richiede misure di attuazione e l’importatore non è individualmente interessato.

La questione giuridica

Se un regolamento di esecuzione che istituisce un dazio antidumping definitivo su importazioni di alluminio originario della Cina sia impugnabile direttamente dall’importatore ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE, in particolare: (i) se il regolamento non comporti misure di attuazione; (ii) se l’importatore sia direttamente e individualmente interessato, tenuto conto della sua partecipazione al procedimento investigativo, della menzione del suo nome nel regolamento e delle asserite ripercussioni economiche.

Principio di diritto

Il regolamento che impone un dazio antidumping definitivo su importazioni di merci, nel sistema del codice doganale dell’Unione, comporta misure di attuazione perché la determinazione, contabilizzazione, notifica e liberazione delle merci restano affidate alle autorità doganali nazionali; pertanto l’importatore non può avvalersi della sola eccezione del regolamento regolatorio privo di misure attuative. Inoltre, un importatore non è individualmente interessato per il solo fatto di aver partecipato all’inchiesta, di essere menzionato nel regolamento o di subire effetti economici rilevanti, se non dimostra elementi peculiari che lo distinguano da tutti gli altri operatori. Di conseguenza, l’azione di annullamento è inammissibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articoli 5, 6, 44, 46, 48, 79, 87, 101, 102, 103, 104, 172, 188 e 194 del Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articoli 5, 14 e 17 del Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788
  • Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178

Ammissibilità del ricorso di un importatore contro un regolamento antidumping definitivo

La pronuncia riguarda un appello proposto da Airoldi Metalli SpA avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784, con cui la Commissione aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piani di alluminio originari della Cina. La causa verte sulla legittimazione ad agire dell’importatore ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva avviato un procedimento antidumping a seguito di una denuncia dell’industria dell’Unione e aveva incluso Airoldi Metalli nel campione degli importatori non collegati. L’impresa aveva partecipato attivamente all’istruttoria, presentato osservazioni e chiesto persino la sospensione o cessazione dell’indagine. Dopo l’adozione del regolamento impugnato, l’azione di annullamento era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale, sul rilievo che il regolamento comportava misure di attuazione e non era individualmente concernente per la società.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il sistema del codice doganale dell’Unione, in particolare:

  • la definizione di "debito doganale" e di "svincolo delle merci" all’articolo 5;
  • l’obbligo di scambio elettronico delle informazioni all’articolo 6;
  • il diritto di ricorso all’articolo 44;
  • le norme sui controlli doganali agli articoli 46, 48 e 188;
  • le regole sulla nascita, notifica, contabilizzazione e prescrizione del debito doganale agli articoli 79, 87, 101, 102, 103, 104 e 194. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 5, 14 e 17, relativi all’avvio dell’inchiesta, alla sospensione delle misure e al campionamento.

Primo motivo di appello: misure di attuazione

La Corte ricorda che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE, un regolamento regolatorio può essere impugnato direttamente da un privato solo se non comporta misure di attuazione e se il privato è direttamente interessato. La nozione di misure di attuazione va letta alla luce della finalità della norma: evitare che il privato debba violare la disciplina per ottenere un controllo giurisdizionale.

Nel caso di specie, la Corte conferma che il regolamento antidumping non produce effetti giuridici completi da solo nell’ordinamento interno, perché il codice doganale prevede comunque interventi delle autorità doganali nazionali: esse determinano l’importo dovuto, lo contabilizzano, notificano il debito doganale e rilasciano le merci. Anche quando la dichiarazione è accettata immediatamente per via elettronica, resta comunque necessario un atto di svincolo che equivale alla notifica del debito. Per questo il regolamento impugnato "comporta misure di attuazione".

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’assenza di controlli doganali nel caso concreto escluderebbe le misure di attuazione: la valutazione va fatta in astratto rispetto alla posizione del ricorrente, e non dipende dal fatto che nel singolo caso le autorità abbiano o meno effettuato verifiche.

Secondo motivo di appello: interesse individuale

Quanto all’interesse individuale, la Corte ribadisce che i regolamenti antidumping, pur avendo portata generale, possono in alcuni casi riguardare individualmente taluni operatori; ciò accade soprattutto per produttori ed esportatori individuati in base ai loro dati, importatori i cui prezzi di rivendita siano stati usati per costruire il prezzo all’esportazione, o importatori collegati agli esportatori in condizioni specifiche.

Airoldi Metalli non rientrava in tali categorie. La Corte ritiene quindi corretta la valutazione del Tribunale secondo cui:

  • la mera partecipazione al procedimento antidumping non basta, da sola, a fondare l’interesse individuale;
  • la menzione del nome dell’impresa nel regolamento non la differenzia dagli altri operatori, poiché riflette soltanto la sua partecipazione all’indagine;
  • il fatto di aver contribuito all’istruttoria o di aver chiesto la sospensione delle misure non implica che dati propri dell’impresa siano stati usati per accertare il dumping o per calcolare i dazi;
  • le asserite ripercussioni economiche, anche se rilevanti, non dimostrano di per sé una situazione peculiare e differenziata rispetto agli altri importatori.

La Corte osserva inoltre che l’importatore acquistava il prodotto anche da fornitori diversi da quelli cinesi e che non aveva dimostrato un pregiudizio economicamente distinto e peculiare. La valutazione complessiva degli elementi invocati non consente di superare il criterio elaborato dalla giurisprudenza Plaumann.

Distorsione dei fatti e delle prove

Le censure di distorsione dei fatti sono dichiarate inammissibili o comunque infondate, perché l’appellante non ha indicato con precisione quali prove sarebbero state alterate né ha dimostrato errori manifesti di valutazione. La Corte ribadisce che la distorsione deve risultare in modo evidente dagli atti.

Decisione e conseguenze

L’appello è respinto integralmente. La Corte conferma l’inammissibilità del ricorso di annullamento proposto in primo grado e condanna Airoldi Metalli SpA alle spese del giudizio di appello, oltre a quelle sopportate in primo grado in favore della Commissione.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di dazi antidumping, l’impugnazione diretta da parte di un importatore è ammessa solo in presenza di una lesione individuale reale e distinta, non bastando la partecipazione all’inchiesta o l’impatto economico dell’onere doganale. Inoltre, la presenza di un meccanismo nazionale di determinazione, notifica e svincolo delle merci integra misure di attuazione, rendendo inapplicabile la sola clausola del regolamento regolatorio privo di attuazione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingricorso di annullamentolegittimazione ad agireunione doganaleimportazioni di prodotti industriali

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