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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4159/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per tentato furto commesso sottraendo un paio di scarpe (valore €94,50, prezzo di vendita €48,90) da un esercizio commerciale, rimuovendo il dispositivo antitaccheggio, indossando le scarpe e oltrepassando l'uscita; ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), pur richiesto; (2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità alla luce della modifica introdotta dall'art. 2 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (querela), nonostante la sentenza di primo grado desse atto della proposizione della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul secondo motivo ha rilevato che la querela era già stata proposta e che il ricorrente non ha spiegato perché, nonostante ciò, il reato dovesse essere dichiarato improcedibile (ad es. tardività o illegittimità del querelante), rendendo il motivo aspecifico. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il diniego implicito del beneficio della non menzione: la Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. e concedendo la sospensione condizionale, ha motivato che le modalità del fatto e i plurimi precedenti specifici escludevano una ulteriore mitigazione (art. 133 c.p.), configurando così un diniego implicitamente motivato del beneficio ex art. 175 c.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta dal giudice come circostanza attenuante relativa allo stato o alla condizione personale dell'imputato e valutata nel bilanciamento con le aggravanti

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla riduzione della pena; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nella massima estensione a causa delle modalità del reato e dei precedenti

  • art. 175 cod. pen.

    Beneficio della non menzione: il diniego può risultare anche da motivazione implicita quando la decisione mostra che il giudice ha valutato gli elementi previsti dall'art.133 c.p. e ha ritenuto di non concedere ulteriore mitigazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha esplicitamente valutato le circostanze ai fini di escludere una maggiore mitigazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica riguardante la procedibilità a querela di parte: la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la questione posto che la querela era effettivamente presente in atti e il ricorrente non ha argomentato specifiche ragioni di improcedibilità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione e per inquadrare i motivi dedotti

Massime di principio

  • Se la querela è effettivamente proposta e presente negli atti, il ricorrente che invoca l'improcedibilità deve spiegare con precisione perché quella querela non possa legittimare la procedibilità (es. tardività, incapacità del querelante); l'affermazione generica è insufficiente.
  • Il diniego del beneficio della non menzione può essere motivato in modo implicito: la motivazione risulta anche dalla struttura argomentativa della decisione quando il giudice valuta e respinge, in concreto, i fattori rilevanti (art.133 c.p.) giustificando la mancata ulteriore mitigazione.
  • La prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti incide sulla determinazione della pena ma non trasforma di per sé la qualificazione procedurale del reato (non rende il reato automaticamente perseguibile a querela quando la fattispecie astratta richiede altra condizione).
  • Modalità della condotta e precedenti specifici possono legittimamente limitare l'applicazione delle misure di favore (es. maggiore riduzione di pena o non menzione), e la Corte può dedurre da ciò la sussistenza dei presupposti per un trattamento sanzionatorio meno favorevole.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario dedurre vizi specifici e motivati; censure aspecifiche o prive di spiegazione sul nesso causale tra fatto e diritto sono destinate al rigetto.

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