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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16908/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero davanti al Tribunale di Rimini nei confronti di una società in liquidazione, dopo la dichiarazione di improcedibilità per rinuncia del precedente ricorso per concordato preventivo in bianco presentato dalla stessa società. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini sostenendo che, prima del deposito dell'istanza di fallimento, la sede legale era stata trasferita a Fermignano, in provincia di Pesaro, ove si sarebbe trovata anche la sede effettiva dell'impresa; la sede risultante dal registro camerale a Sant'Arcangelo di Romagna sarebbe stata solo un recapito privo di struttura decisionale e operativa. Con il ricorso per regolamento di competenza la società ha chiesto che fosse dichiarata competente il Tribunale di Pesaro, deducendo che la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva può essere superata da prove univoche del diverso centro direttivo dell'impresa e del carattere fittizio della sede formale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Rimini. Ha ritenuto applicabile l'art. 9, comma 2, legge fallimentare, osservando che il trasferimento della sede legale avvenuto entro l'anno anteriore all'istanza di fallimento è irrilevante ai fini della competenza e radica comunque la competenza nel tribunale del luogo della sede originaria. Inoltre, nel caso concreto, le prove offerte dalla società non sono state considerate univoche: l'assemblea per l'approvazione dei bilanci 2016 e 2017 si era svolta presso la sede di Sant'Arcangelo di Romagna e la stessa società aveva presentato davanti al Tribunale di Rimini domanda di concordato preventivo in bianco, così riconoscendone la competenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, ma è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 legge fall.

    La competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; la sede legale si presume coincidere con quella effettiva, salvo prova contraria. Se però la sede legale è stata trasferita nell'anno anteriore all'iniziativa per il fallimento, il trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta ancorata alla sede originaria senza necessità di accertare la fittizietà dello spostamento.

  • art. 7 legge fall.

    L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento era stata proposta dal pubblico ministero.

  • art. 9, comma 2, legge fall.

    Il trasferimento della sede legale compiuto nell'anno precedente alla domanda non incide sulla competenza territoriale per il fallimento, che resta radicata presso il tribunale del luogo della sede legale originaria.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di competenza per la dichiarazione di fallimento, la sede principale dell'impresa coincide normalmente con la sede legale in base a una presunzione iuris tantum, superabile solo con prova univoca della diversa sede effettiva e del carattere meramente formale della sede dichiarata.
  • Quando la sede legale sia stata trasferita in un diverso luogo nell'anno anteriore all'iniziativa per il fallimento, opera un criterio legale di collegamento che rende irrilevante lo spostamento ai fini della competenza, senza necessità di accertare se il trasferimento sia fittizio o effettivo.
  • La prova della sede effettiva diversa da quella legale deve essere univoca e coerente; indizi non pienamente convergenti, o comportamenti processuali della stessa società incompatibili con la tesi dell'incompetenza, possono giustificare il rigetto dell'eccezione di incompetenza.
  • La presentazione, da parte della società, di una precedente domanda di concordato preventivo davanti al tribunale poi investito dell'istanza di fallimento può essere valorizzata come elemento di riconoscimento della competenza di quel tribunale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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