Cassazione Penale, Sentenza n. 20096/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09/02/2023 che, in parziale riforma del Tribunale di Benevento, aveva: dichiarato la prescrizione per i sindaci Di Mella e De Capua rispetto al capo H riqualificato in bancarotta semplice; confermato le condanne per i membri del consiglio di amministrazione (Parcesepe, Fusco, Parlapiano, Rinaldi) per bancarotta fraudolenta dissipativa relativa all'erogazione di plurimi finanziamenti a soci senza adeguata istruttoria, senza adeguate garanzie e con omissione di tempestive azioni di recupero. I motivi di ricorso contestano, a varie riprese: la qualificazione giuridica del fatto (doloso vs. colposo), l'insussistenza dell'elemento soggettivo e del pericolo concreto; la non necessità o l'efficacia di talune prove (recupero parziale dei crediti, redditi/beni dei garanti); l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata ammissione al patteggiamento in alcuni casi; e la mancata motivazione su specifiche contestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati o inammissibili e ha confermato le decisioni di merito. Ha ribadito i principi di diritto applicati dalla Corte d'Appello (in particolare la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta dissipativa e l'irrilevanza del recupero post factum ai fini dell'integrazione del reato) e ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori relativi alle anomalie istruttorie e deliberative sui finanziamenti. Ha inoltre confermato la qualificazione delle posizioni dei sindaci come bancarotta semplice per omissione colposa dei poteri di controllo (con dichiarazione di prescrizione per l'effetto penale nei due casi specifici), ha respinto le doglianze circa l'insufficienza di motivazione e la richiesta di acquisizione documentale generica. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e liquidato le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 4.000,00 per ciascuna delle parti civili indicate).
Norme richiamate
art. 216, I. fall.
Riferito alla bancarotta fraudolenta (distrattiva/dissipativa): la Corte lo interpreta come reato di pericolo concreto, la cui valutazione è ex ante rispetto alla dichiarazione di fallimento; il danno post-factum o il parziale recupero non escludono la configurabilità del reato
art. 217, comma 1, n. 2, I. fall.
Norma sulla bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti: applicata ai sindaci per omissione dei doveri di controllo quando tale omissione ha reso possibili operazioni dissipative; la responsabilità dei sindaci è autonoma e richiede prova dell'incidenza causale dell'omissione
art. 224, comma 1, n. 1, I. fall.
Richiamato nella doglianza ma utilizzato nella motivazione in relazione alla riqualificazione delle posizioni: norma di riferimento nel novero delle fattispecie fallimentari citate nella motivazione
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato la valutazione del trattamento sanzionatorio richiamando i criteri ex art. 133, che la Cassazione ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: citata in relazione al diniego di ammissione al rito su decisione del pubblico ministero; la Corte di legittimità ha ritenuto che la critica fosse infondata/irrilevante rispetto ai motivi del ricorso
Massime di principio
- Per i reati di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare (distrattiva o dissipativa) la verifica rilevante è ex ante: conta l'idoneità dell'atto a porre in pericolo la massa dei creditori al momento della commissione, non l'effettivo danno concretamente realizzatosi o il recupero posteriore
- La circostanza che parte dei crediti sia stata poi recuperata non esclude automaticamente la configurabilità del reato; il recupero è un elemento post factum e non scalfisce la valutazione sul pericolo concreto e sul dolo
- La mancanza di adeguata istruttoria, l'assenza di garanzie e la reiterazione di pratiche anomale costituiscono indici fattuali utili a ricostruire sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo (dolo generico) degli amministratori
- Per i sindaci la responsabilità non si presume automaticamente dalla sola omissione: occorrono elementi indiziari che colleghino l'omissione alla concreta incidenza sul dissesto; tuttavia l'inerzia costante e la non attivazione dei poteri di controllo possono integrare bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti
- In sede di legittimità non è consentita la mera rinnovazione della valutazione delle prove di merito; le doglianze devono evidenziare errori di diritto, carenze di motivazione specifiche o vizi procedurali ben circostanziati
- Richieste generiche di acquisizione di documentazione o di rinnovazione istruttoria vengono respinte se non specificano con precisione quale elemento probatorio nuovo si intenda introdurre e perché sarebbe decisivo
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