Parere n. 37/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento: i) dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate alla -OMISSIS- (rectius Via -OMISSIS-); ii) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdine di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate e atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’ordine comunale di demolizione n. 0015464 del 15 aprile 2021, relativo a opere edilizie accertate dalla polizia locale come realizzate in assenza di titolo abilitativo. Il provvedimento prevedeva, in caso di mancata demolizione e ripristino entro novanta giorni dalla notificazione, l’acquisizione di diritto del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. È stato dedotto un unico motivo di “violazione di legge”. La Sezione, rilevata l’assenza della relazione istruttoria ministeriale, ha ritenuto necessario acquisire informazioni dettagliate sull’eventuale presentazione di una domanda di sanatoria, sui relativi esiti e sull’eventuale demolizione delle opere, previa trasmissione della relazione alle ricorrenti per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondata, allo stato degli atti, l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, poiché dalla documentazione emerge il difetto di un idoneo titolo abilitativo, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento edilizio. Non ha tuttavia definito il ricorso nel merito né in rito, ritenendo l’affare non maturo per la decisione a causa dell’assenza della necessaria istruttoria. Ha disposto che il Comune e il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche trasmettano, entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata contenente informazioni sull’eventuale domanda di sanatoria, sui suoi esiti e sull’eventuale demolizione. La relazione dovrà previamente essere comunicata alle ricorrenti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. L’ulteriore trattazione è stata rinviata a data da destinarsi. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, incluso il diritto alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata ritenuta infondata per difetto del fumus boni iuris, poiché dagli atti emerge il difetto di un idoneo titolo abilitativo, quale che sia la qualificazione dell’intervento edilizio.
Istruttoria sul titolo edilizio e sulla sanatoria
Il ricorso non è stato ritenuto maturo per la decisione. Il Comune e il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche devono trasmettere una relazione dettagliata sull’eventuale presentazione di una domanda di sanatoria e sui relativi esiti.
Eventuale demolizione delle opere
La relazione istruttoria deve contenere anche informazioni sull’eventuale intervenuta demolizione delle opere abusive.
Contraddittorio sulla relazione istruttoria
La relazione deve essere preventivamente trasmessa alle ricorrenti, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Termine per gli adempimenti istruttori
La relazione deve essere trasmessa entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere. Il rispetto del termine è stato ritenuto indispensabile anche per prevenire eventuali conseguenze erariali connesse al ritardo nella definizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario
La disposizione è richiamata quale base normativa della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le ricorrenti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
art. 6 CEDU
ragionevole durata dei processi
La garanzia della ragionevole durata è ritenuta applicabile anche al ricorso straordinario.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
le tutele previste dalla Convenzione ... sono riferibili anche al ricorso straordinario
La Corte costituzionale ha riconosciuto l’applicabilità delle tutele convenzionali, tra cui quella relativa alla ragionevole durata del processo, al ricorso straordinario.
sentenza CEDU, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
La pronuncia è richiamata quale precedente sull’applicabilità delle garanzie della Convenzione al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la mancanza della relazione istruttoria o l’insufficienza degli elementi acquisiti impedisce la definizione dell’affare quando occorrano ulteriori accertamenti su fatti rilevanti, imponendo un provvedimento interlocutorio e specifici incombenti istruttori.
- In materia edilizia, l’assenza di un idoneo titolo abilitativo costituisce elemento idoneo a escludere, allo stato degli atti, il fumus boni iuris dell’impugnazione cautelare dell’ordine di demolizione, anche quando debba ancora essere definita la qualificazione dell’intervento.
- Gli incombenti istruttori disposti nel ricorso straordinario devono essere svolti nel rispetto del contraddittorio, mediante preventiva comunicazione alla parte ricorrente della relazione acquisita e assegnazione di un termine congruo per osservazioni e controdeduzioni.
- Il principio della ragionevole durata del processo e le relative garanzie convenzionali si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il Consiglio di Stato può pertanto sottolineare la necessità del rigoroso rispetto dei termini istruttori per prevenire conseguenze erariali derivanti dal ritardo.
- Nel procedimento relativo a un ordine di demolizione, l’istruttoria può utilmente comprendere l’accertamento dell’eventuale presentazione di una domanda di sanatoria, dei suoi esiti e dell’eventuale esecuzione della demolizione, trattandosi di circostanze potenzialmente incidenti sulla decisione del ricorso.
Ordine di demolizione e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da due comproprietarie contro il Comune competente per l’annullamento di un ordine di demolizione relativo a opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Premesse e vicenda amministrativa
Le ricorrenti sono comproprietarie di un compendio immobiliare. A seguito di un sopralluogo, la polizia locale ha accertato l’esecuzione di opere edilizie prive di titolo abilitativo. Con provvedimento n. 0015464 del 15 aprile 2021, il Comune ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione, avvertendo che, in caso di inottemperanza, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le ricorrenti hanno dedotto un unico motivo di violazione di legge. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha trasmesso la relazione istruttoria, nonostante i reiterati solleciti della Sezione e l’attivazione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
Valutazione dell’istanza cautelare
La Sezione ha respinto, allo stato degli atti, la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Dalla documentazione disponibile emerge infatti il difetto di un idoneo titolo abilitativo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’intervento edilizio.
La valutazione è stata formulata senza pregiudicare l’esame definitivo delle questioni dedotte nel ricorso.
Necessità di integrazione istruttoria
Il ricorso è stato ritenuto non maturo per la decisione, sia in rito sia nel merito, poiché mancano elementi informativi necessari. La Sezione ha disposto che il Comune e il Provveditorato trasmettano una relazione dettagliata contenente:
- informazioni sull’eventuale presentazione di una domanda di sanatoria;
- gli esiti dell’eventuale procedimento di sanatoria;
- informazioni sull’eventuale intervenuta demolizione delle opere.
La relazione dovrà essere preventivamente trasmessa alle ricorrenti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. Gli adempimenti dovranno essere completati entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Secondo l’indirizzo richiamato, le tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.
Il rigoroso rispetto del termine assegnato è stato quindi ritenuto indispensabile anche per prevenire eventuali conseguenze erariali derivanti dal pagamento di un indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né ha assunto una decisione definitiva sul motivo di violazione di legge. Ha adottato un parere interlocutorio, disponendo gli incombenti istruttori e rinviando l’ulteriore trattazione a data da destinarsi.
Protezione dei dati personali
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le ricorrenti, sulla base dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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