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Sentenza

Sentenza del 23/07/2015 n. 3468 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - NATURA MERAMENTE PRESUNTIVA - Ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze - Carenza - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato esclusivamente o prevalentemente sui risultati del redditometro, sostenendo che tali risultanze hanno natura meramente statistica e presuntiva e non sono sufficienti, da sole, a dimostrare il reddito effettivamente conseguito. Era quindi necessario che l'Amministrazione fornisse ulteriori elementi concreti idonei a corroborare la presunzione e consentisse al contribuente di fornire prova contraria.

La decisione

La sentenza ha affermato che il redditometro determina il reddito complessivo mediante presunzioni semplici basate su elementi indicativi di capacità contributiva individuati dai decreti ministeriali. Poiché tali presunzioni hanno natura meramente statistica, le relative risultanze devono essere accompagnate da ulteriori dati idonei a sostenerle, secondo un principio analogo a quello applicato a parametri e studi di settore. In mancanza di tali elementi integrativi, l'accertamento è illegittimo. Resta in ogni caso garantita al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

Norme richiamate

  • Decreti ministeriali sul redditometro

    I decreti ministeriali individuano, con periodicità biennale, gli elementi indicativi di capacità contributiva utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito. Le risultanze così ottenute costituiscono tuttavia soltanto presunzioni semplici e non una prova automatica del reddito.

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro

    L'accertamento fondato sul redditometro deve essere sostenuto da ulteriori dati concreti e coerenti; il contribuente ha diritto di fornire prova contraria in ordine alla provenienza delle somme o alla non riferibilità degli elementi presuntivi alla propria capacità reddituale.

  • Principi giurisprudenziali in materia di parametri e studi di settore

    Anche gli strumenti statistici di accertamento non sono sufficienti, da soli, a fondare la pretesa tributaria: l'Amministrazione deve instaurare un confronto effettivo con il contribuente e motivare l'accertamento sulla base di elementi ulteriori e specifici.

Massime di principio

  • Uno strumento statistico o presuntivo non dimostra automaticamente il reddito effettivo del contribuente: deve essere corroborato da ulteriori elementi concreti.
  • In caso di accertamento basato sul redditometro, l'Amministrazione deve spiegare perché gli indicatori utilizzati sono riferibili proprio al contribuente e come conducono alla quantificazione del reddito contestato.
  • Il contribuente può superare la presunzione dimostrando, ad esempio, la diversa provenienza delle somme, la disponibilità di redditi esenti o già tassati, il sostenimento delle spese da parte di terzi o l'erroneità dei dati utilizzati.
  • L'assenza di elementi integrativi o di una motivazione individualizzata può comportare l'illegittimità dell'accertamento.
  • La presunzione derivante dal redditometro è normalmente semplice e consente la prova contraria; non è quindi una presunzione assoluta né insuperabile.

Testo integrale

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