Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un docente assunto tramite una serie di contratti a tempo determinato con l'amministrazione scolastica. In primo grado il lavoratore aveva chiesto, in via principale, la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, la condanna dell'amministrazione al pagamento delle retribuzioni asseritamente dovute nei periodi di interruzione tra un rinnovo e l'altro e la ricostruzione della carriera; in via subordinata aveva domandato il risarcimento del danno per l'illegittimità della reiterazione dei contratti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il tema della conversione e della ricostruzione della carriera non fosse più in discussione perché non specificamente impugnato e, quanto alle ulteriori domande, che non risultasse provato un uso abusivo dei contratti a termine, trattandosi di supplenze su organico di fatto e non essendo emersa una concreta modalità di abuso; aveva inoltre valorizzato la successiva immissione in ruolo del docente con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e di norme comunitarie, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non allegato il fatto della prestazione presso i medesimi istituti scolastici e sulla stessa cattedra, nonostante i contratti prodotti in giudizio dimostrassero la qualifica di docente di sostegno nello stesso istituto e avessero valore confessoria; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle retribuzioni maturate nei periodi di interruzione del rapporto; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante la complessità della questione e il consolidarsi progressivo degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i documenti prodotti hanno funzione probatoria e non possono sostituire l'allegazione dei fatti: essi possono solo chiarire un impianto allegatorio già esistente, mentre nel caso di specie il quadro fattuale necessario era del tutto mancante. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la censura, non specificamente formulata mediante riproduzione dello stralcio dell'atto di appello, era comunque implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, che aveva già escluso l'illegittimità dei contratti a termine. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione espressa sul mancato esercizio di tale facoltà. Non è stata disposta una statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per escludere che la produzione documentale possa sostituire l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda; la prova non sana la mancanza di allegazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare l'apprezzamento della Corte territoriale, ma ritenuto non fondato perché i documenti hanno solo funzione probatoria.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia sul motivo di appello, ma la Corte lo respinge perché la censura era implicitamente rigettata dalla decisione di merito sulla legittimità dei contratti a termine.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è qualificata come potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non necessita di specifica motivazione censurabile in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I documenti prodotti in giudizio hanno funzione probatoria e non possono surrogare l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda; possono soltanto chiarire un quadro fattuale già dedotto in modo sufficiente.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il motivo di appello risulti comunque implicitamente disatteso dalla decisione che abbia già escluso il fondamento della pretesa su cui esso si innesta.
- La scelta di compensare o meno le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione solo perché non espressamente motivata.
- Nei giudizi sui contratti a termine nel settore scolastico, la deduzione dell'abusiva reiterazione richiede allegazioni e prova specifiche delle concrete modalità dell'asserito uso improprio dei contratti.
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