Cassazione Penale, Sentenza n. 28550/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per rapina aggravata, lesioni volontarie aggravate e ricettazione aggravata (fatti del 15/5/2014), deducendo, tra l'altro: insufficienza e travisamento della prova (in particolare criticando le individuazioni fotografiche e la credibilità della persona offesa), carenze probatorie sugli spostamenti e sull'uso dei veicoli, inutilizzabilità o illegittimità degli accertamenti dattiloscopici e biologici per assenza di avviso ex art. 360 c.p.p. o per esecuzione oltre i termini delle indagini, nonché eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo congrue e non manifestamente illogiche le motivazioni delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) che, con una valutazione globale del materiale probatorio, hanno ritenuto provata la responsabilità degli imputati. La Corte ha respinto le censure sulla attendibilità della persona offesa, sull'apprezzamento degli elementi indiziari (telecamere, tabulati, movimenti dei veicoli) e sugli accertamenti tecnici, osservando che anche escludendo gli esiti tecnico-scientifici poco rilevanti la sentenza di condanna sarebbe comunque sostenuta. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione negativa circa il riconoscimento delle attenuanti e la determinazione delle pene. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma equa di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato l'applicazione di tale principio nella ricostruzione partecipativa dei reati contestati.
art. 628 c.p. (rapina) commi 1 e 3 n.1
Norma sostanziale del reato di rapina aggravata; la Corte ha confermato che gli elementi fattuali e indiziari raccolti erano sufficienti per la condanna ai sensi di questa disposizione.
art. 582, 585, 576 n.1 c.p.
Riferite alle lesioni volontarie aggravate; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza degli elementi costitutivi e delle aggravanti contestate.
art. 648 c.p.
Ricettazione aggravata: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la conclusione sulla responsabilità anche alla luce degli elementi indiziari collegati al veicolo.
art. 606 c.p.p.
Norma processuale sulla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, rigettando censure che in realtà chiedevano una nuova valutazione del merito.
art. 192 c.p.p.
Regola generale sulla valutazione delle prove; la Corte ha affermato che le doglianze che lamentano omessa o difettosa valutazione probatoria non sono ammissibili in cassazione salvo casi di manifesta illogicità o contraddizione.
art. 360 c.p.p.
Previsione dell'avviso per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto che la questione sia stata adeguatamente esaminata dai giudici di merito e che gli esiti tecnici avessero scarsa rilevanza rispetto al complesso probatorio.
art. 133 c.p. e art. 62-bis c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti/recidiva; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale dei giudici di merito nel non riconoscere le attenuanti e nel graduare le pene in considerazione dei precedenti e della gravità del reato.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e può prevedere sanzioni pecuniarie per i ricorrenti quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo disponendo il pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione il controllo è sulla motivazione e sul rispetto di legge, non un nuovo esame del merito: censure che chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili salvo manifesta illogicità o contraddizione.
- Le individuazioni testimoniali e la valutazione della credibilità della persona offesa sono questioni di fatto rimesse ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di palese contraddittorietà o carenza motivazionale.
- Accertamenti tecnici eseguiti senza il formale avviso ex art. 360 c.p.p. o oltre i termini investigativi possono essere contestati, ma la loro esclusione dal quadro probatorio non conduce automaticamente all'annullamento della sentenza se restano altri elementi idonei a sostenere la condanna.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: il giudice di legittimità sindaca solo l'eventuale arbitrarietà o illogicità manifesta della motivazione.
- Se l'apparato probatorio è 'globale' e corroborato da più elementi (dichiarazioni, immagini, tabulati, indizi), la rimozione o la scarsa rilevanza di singoli elementi non è sufficiente a compromettere la sentenza di condanna.
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