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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. Marche, sez. I, 6 febbraio 2017 n.104, che ha respinto il ricorso n. 273/2008 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, conosciuti in data imprecisata, concernenti il sito di bonifica di interesse nazionale - SIN del “Basso Bacino Fiume Chienti”: a) del decreto 10 gennaio 2008, recettivo delle determinazioni conclusive della conferenza d servizi decisoria; b) del decreto direttoriale 8 ottobre 2010 prot. MATT n. 679TRI/DI/B concernente l’adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria del 30.9.2010 e il verbale della relativa conferenza; c) del decreto direttoriale 24 ottobre.2011 n. prot. MATT m. 1880/TRI/DI/9, concernente le decisioni finali della conferenza dei servizi, nonché le statuizioni della detta conferenza e dunque del verbale della conferenza stessa; d) della nota 28 giugno 2011 prot. n. 20983/TRI/DI ratificata nella conferenza decisoria del 12 ottobre 2011 di trasmissione alla ricorrente del parere ISPRA ed il parere stesso IS/SUO 2011/235 “relazioni attività di monitoraggio barriera idraulica marzo –giugno 2010”; e di ogni altro decreto direttoriale precedente prescrittivo delle decisioni assunte da ogni altra precedente conferenza di servizi preliminare, istruttoria, decisoria, nonché delle statuizioni assunte in tali precedenti conferenze; e di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed atto in genere, comunque connesso presupposto o conseguente;

Giustizia amministrativa201706862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti ministeriali conclusivi delle conferenze di servizi del 10 gennaio 2008 e del 30 settembre 2010, recanti prescrizioni di messa in sicurezza di emergenza e successiva bonifica dei terreni e della falda nel sito del Basso Bacino del fiume Chienti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti ministeriali che le imponevano di attivare e finanziare, anche concorrendo alla progettazione, misure di messa in sicurezza di emergenza e interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e della falda nel sito di interesse nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti. In primo grado e in appello ha contestato, tra l'altro, l'insussistenza del nesso causale tra la propria attività produttiva e gli inquinanti rilevati; il carattere diffuso, storico e non riferibile a un singolo operatore della contaminazione; l'insufficienza dell'istruttoria amministrativa sulla provenienza dell'inquinamento e sullo stato della falda; l'illegittimità dell'imposizione di obblighi a carico di un soggetto non autore dell'inquinamento; l'irrilevanza della proprietà pubblica della falda; la qualificazione degli interventi come MISE, che la società riteneva sostanzialmente attività di bonifica; l'assenza dei presupposti derivanti dal solo superamento delle CSC senza superamento delle CSR; la contraddittorietà tra il progetto di bonifica e le misure di emergenza; la mancata sottoposizione dei progetti a VIA o verifica di assoggettabilità; la violazione di una precedente sospensiva e l'effetto preclusivo di un precedente giudicato favorevole. In appello ha dedotto nove motivi, censurando l'erronea valutazione della prova e delle risultanze istruttorie compiuta dal TAR, nonché la violazione della disciplina ambientale nazionale e dei principi europei del "chi inquina paga".

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'accertamento del responsabile della contaminazione non richieda una prova secondo il criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma debba essere condotto secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", anche mediante presunzioni semplici, indizi plausibili e valutazioni fondate sull'aumento del rischio e sulla contribuzione al pericolo. Nel caso concreto, la verificazione disposta in appello ha confermato, sulla base dei dati ARPAM, ISPRA e degli altri atti istruttori, che la società aveva contribuito alla contaminazione da organoalogenati del suolo, del sottosuolo e della falda: gli inquinanti erano compatibili con le sostanze utilizzate nei cicli produttivi, erano stati rilevati nelle aree aziendali e risultava individuabile un plume di contaminazione avente origine dal sito della società. Il carattere storico e diffuso dell'inquinamento non escludeva quindi la corresponsabilità dell'impresa, né la società aveva fornito una ricostruzione analitica idonea ad attribuire la contaminazione a specifici terzi. Il Collegio ha ritenuto coerenti il progetto di bonifica e le misure di MISE e legittima l'imposizione alla società di concorrere alla progettazione degli interventi, una volta accertata la sua corresponsabilità. La proprietà pubblica della falda non impediva l'imposizione delle misure ambientali, poiché la disciplina applicabile collega gli obblighi alla responsabilità per la contaminazione e non alla proprietà della matrice ambientale. Gli interventi erano qualificabili come MISE, essendo diretti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie, impedire il contatto con altre matrici e rimuovere le sorgenti in attesa di ulteriori interventi. Il superamento delle CSC, nel contesto di un sito di interesse nazionale gravemente inquinato e in presenza degli accertati presupposti, era sufficiente a giustificare gli interventi prescritti. Il precedente giudicato non precludeva gli atti impugnati, poiché i provvedimenti del 2008 e del 2010 erano autonomamente lesivi, non meramente confermativi e adottati all'esito di una specifica attività istruttoria. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 10.000 euro oltre accessori, nonché alle spese della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 240 d.lgs. 152/2006

    La disciplina delle definizioni ambientali, comprese la contaminazione, le soglie e la messa in sicurezza di emergenza, è stata applicata per valutare la responsabilità della società e la natura degli interventi prescritti.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato quale fondamento della disciplina degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    L'individuazione del responsabile della contaminazione può fondarsi sul criterio del più probabile che non, su indizi plausibili e anche su presunzioni semplici, senza necessità di una prova penalistica oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 245 d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato tra le norme applicabili agli obblighi e agli interventi conseguenti alla contaminazione ambientale.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato tra le disposizioni invocate nella controversia in materia di oneri e obblighi connessi agli interventi di bonifica.

  • art. 303 d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato tra le disposizioni invocate in relazione all'ambito di applicazione della disciplina ambientale.

  • art. 243 d.lgs. 152/2006

    La controversia ha riguardato anche la disciplina delle acque emunte durante le operazioni di bonifica e la loro qualificazione.

  • art. 58 d.lgs. 152/1999

    È stato invocato dalla società in relazione alla proprietà pubblica delle acque di falda, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto tale proprietà irrilevante rispetto agli obblighi derivanti dalla corresponsabilità nella contaminazione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova della responsabilità per la contaminazione ambientale.

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    È stato richiamato tra le norme ambientali invocate dalla società in materia di responsabilità e interventi di bonifica.

  • art. 2 d.m. 471/1999

    È stato richiamato per la disciplina della messa in sicurezza di emergenza e degli interventi sui siti contaminati.

  • art. 6 d.lgs. 152/2006

    È stato invocato in relazione all'assoggettabilità a VIA o alla verifica di assoggettabilità dei progetti, questione non accolta dal giudice.

Massime di principio

  • L'individuazione del responsabile della contaminazione ambientale non richiede una prova secondo il criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma può essere effettuata secondo il criterio civilistico del più probabile che non, valorizzando l'aumento del rischio e la concreta contribuzione dell'attività al pericolo di contaminazione.
  • L'amministrazione può dimostrare il nesso causale tra attività industriale e contaminazione mediante elementi diretti o indiretti, comprese presunzioni semplici e indizi plausibili quali la vicinanza dell'impianto, la compatibilità tra gli inquinanti rinvenuti e le sostanze utilizzate e la diffusione del plume di contaminazione.
  • Il carattere storico, diffuso o risalente dell'inquinamento non esclude di per sé l'individuazione di singoli corresponsabili, quando l'istruttoria consenta di distinguere una sorgente o un plume riconducibile alla specifica attività produttiva.
  • Il soggetto individuato come responsabile o corresponsabile della contaminazione non può limitarsi a prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi, ma deve fornire una ricostruzione analitica della dinamica dell'inquinamento e indicare specificamente il diverso autore cui attribuire la condotta causativa.
  • La proprietà pubblica della falda non impedisce di imporre misure di messa in sicurezza e bonifica al soggetto corresponsabile della contaminazione, poiché l'obbligo ambientale deriva dalla responsabilità per l'inquinamento e non dalla titolarità dominicale della matrice interessata.
  • Le misure di messa in sicurezza di emergenza sono legittime quando risultano dirette a contenere la diffusione delle sorgenti primarie, impedire il contatto con altre matrici ambientali e rimuovere le sorgenti in attesa di ulteriori interventi, anche in un sito caratterizzato da contaminazione risalente e diffusa.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàIstruttoria processualeAppello
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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