Cassazione Civile, Ordinanza n. 18242/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al consorzio contribuente in una controversia sul classamento catastale di un impianto idrovoro. Il ricorso è stato articolato in quattro motivi: con il primo si è dedotta la violazione delle norme processuali e catastali per avere la CTR ritenuto tardivo l'appello, pur decidendo poi nel merito; con il secondo si è denunciata la violazione del giudicato e delle norme sul processo tributario per avere la CTR ritenuto che la mancata impugnazione di decreti di estinzione per cessata materia del contendere producesse un vincolo implicito, nonostante la decisione nel merito; con il terzo si è censurata la qualificazione catastale dell'impianto, sostenendo che l'idrovora avesse natura industriale e non potesse essere iscritta in categoria E; con il quarto si è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura dell'impianto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché formulati per mero tuziorismo, in assenza di una statuizione esplicita di inammissibilità per tardività o per cessata materia del contendere/giudicato interno. Ha ritenuto assorbito il quarto motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di classamento catastale, gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue, inerenti a un'attività di gestione del servizio idrico avente natura economica, non rientrano nella categoria E ma nel gruppo D, e per i depuratori nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico escluda la natura imprenditoriale dell'attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dei primi due motivi, ma la censura è stata reputata inammissibile perché meramente cautelativa, non essendovi una statuizione esplicita da impugnare sul punto.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, dichiarando il motivo inammissibile.
art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ne esamina la portata sostanziale, poiché il motivo è inammissibile.
art. 327 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di una statuizione esplicita sulla tardività.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato; la Corte non ne affronta il merito, reputando il motivo inammissibile.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo sul tema della cessata materia del contendere; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
Richiamato nel secondo motivo, in relazione all'autotutela tributaria e alla cessazione della materia del contendere; la Corte non lo esamina nel merito.
l. n. 656/1994
Citata come legge di conversione nel secondo motivo; non vi è interpretazione espressa per l'inammissibilità del motivo.
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non si pronuncia sul contenuto applicativo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Parametrizza il terzo motivo, accolto, per violazione delle norme sul classamento catastale.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Interpretato nel senso che la classificazione catastale deve distinguere tra immobili della categoria E e immobili del gruppo D, con collocazione nel gruppo D degli impianti industriali di depurazione e smaltimento reflui.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2016
Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo usa nel quadro della classificazione catastale, valorizzando la natura economica dell'attività svolta.
l. n. 286/2006
Citata come legge di conversione del d.l. richiamato nel terzo motivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il quarto motivo di omesso esame di fatto decisivo, motivo che resta assorbito dall'accoglimento del terzo.
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, una censura formulata per mero tuziorismo, cioè in assenza di una statuizione esplicita e attuale sul punto contestato, è inammissibile per difetto di interesse o di decisività della doglianza.
- Nel classamento catastale, gli impianti che svolgono processi industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue, inseriti in un'attività di gestione del servizio idrico avente natura economica, non devono essere ricondotti alla categoria E, riservata a fabbricati tipologicamente e funzionalmente estranei a logiche commerciali e produttive, ma al gruppo D, e per i depuratori alla categoria D/7.
- La destinazione a servizio pubblico di un impianto non è di per sé incompatibile con la natura imprenditoriale o economica dell'attività svolta, né impedisce il suo collocamento in categoria catastale propria dei fabbricati industriali.
- Quando viene accolto il motivo di ricorso che investe la qualificazione giuridica o catastale del bene, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame della medesima questione fattuale o giuridica.
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