Cassazione Penale, Ordinanza n. 24655/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna già pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità personale. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che non fosse stata provata l'induzione in errore del destinatario della falsa indicazione di identità. Con un secondo motivo ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione con altro reato già definitivamente giudicato. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi introducevano questioni non esaminate dal giudice di appello e non devolute alla sua cognizione, dunque non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello, ossia falsità personale.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 627 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che in cassazione non possono essere sollevate questioni non devolute al giudice di appello e non da questi decise.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non siano state devolute al giudice di appello e sulle quali la sentenza impugnata non si sia pronunciata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato in cassazione se investe un profilo fattuale o giuridico rimasto estraneo al thema decidendum del grado di appello.
- La richiesta di applicazione della continuazione con un reato già definitivamente giudicato non è proponibile in cassazione se la relativa questione non è stata sottoposta e decisa nei precedenti gradi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla legge.
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