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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16542/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, impugnato dal contribuente con ricorso dichiarato inammissibile nei gradi di merito per tardività. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la notificazione dell'atto impositivo, eseguita a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza, fosse valida nonostante fosse stata indirizzata a un vecchio indirizzo del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e seguenti c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dovesse considerarsi inesistente o comunque invalida perché effettuata con le modalità dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo non corrispondente alla residenza risultante da certificato storico, sicché il termine di 60 giorni per impugnare non sarebbe decorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, le variazioni dell'indirizzo del contribuente producono effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della variazione da parte del contribuente, e non dal perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica. Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva pacificamente assolto all'onere di comunicare la variazione del proprio indirizzo all'Amministrazione tributaria, la notifica dell'avviso al vecchio indirizzo è stata ritenuta rituale e la declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso originario è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stata invocata quale vizio denunciabile in cassazione per censurare la decisione di merito sulla validità della notificazione e sulla tardività del ricorso.

  • artt. 137 e segg. c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare le modalità della notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale disciplina delle notifiche in ipotesi di irreperibilità relativa, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto ciò comportasse invalidità della notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    la Corte ne ha affermato l'applicazione ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti tributari, precisando che la variazione dell'indirizzo è efficace verso l'Amministrazione dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della variazione a cura del contribuente.

  • art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    prevede che la notificazione debba avvenire nel domicilio fiscale del destinatario.

  • art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    è stato interpretato nel senso che le variazioni di indirizzo acquistano efficacia ai fini notificatori verso l'Ufficio finanziario dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della variazione da parte del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari, la variazione dell'indirizzo del contribuente rileva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della variazione effettuata dal contribuente, non dal formale completamento dell'iscrizione anagrafica.
  • L'onere di comunicare la variazione del domicilio fiscale o dell'indirizzo di residenza grava sul contribuente; in difetto di tale comunicazione, la notifica eseguita al precedente indirizzo può ritenersi valida ai fini del decorso del termine di impugnazione.
  • La validità della notifica al vecchio indirizzo va valutata in funzione dell'equilibrio tra certezza dei rapporti giuridici e tutela dell'affidamento dell'Amministrazione notificante: il termine dilatorio di trenta giorni serve a consentire all'Ufficio di utilizzare ancora l'indirizzo originario dopo la comunicazione della variazione.
  • Se la notificazione dell'avviso di accertamento è ritualmente perfezionata e il contribuente non impugna entro il termine di legge, il ricorso introduttivo è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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