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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15964/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Norcia impugnava la conferma della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti con cinque motivi principali: 1) carenza di gravità indiziaria rispetto all'accusa di trasferimento fraudolento di valori, poiché non sarebbe stato individuato un proprietario occulto della societa e non sarebbero stati dimostrati conferimenti di risorse riconducibili a terzi o il dolo specifico; 2) difetto di gravità indiziaria circa le accuse tributarie (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione IVA), per assenza di prova di una significativa attivita gestionale che lo qualificasse come amministratore di fatto; 3) erroneo riconoscimento della finalita di agevolazione mafiosa sulla base di elementi neutri come semplici contatti personali; 4) inutilizzabilita delle intercettazioni acquisite in altro procedimento per presunta mancanza di connessione; 5) insussistenza delle esigenze cautelari in ragione del tempo intercorso, dell'incensuratezza e della mancata valutazione di possibile reiterazione. Motivi aggiunti lamentavano, tra l'altro, che solo un soggetto (Sfara) fosse effettivamente interessato all'occultamento e che non risultassero apporti di risorse da parte di altri indagati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la conferma dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva a sua volta confermato il provvedimento del GIP. In particolare: le intercettazioni sono state ritenute utilizzabili perché non emergeva una separazione sostanziale dei procedimenti ai sensi dell'art. 270 cpp e art. 12 cpp; il compendio indiziario (intercettazioni e dichiarazioni) giustifica la conclusione dei giudici di merito secondo cui Norcia ha messo a disposizione la societa Interseva Srl come schermo per Nicolò Sfara e la cosca Mazzaferro ed ha finanziato l'attivita con immissione diretta di 80.000 euro, elemento significativo circa il conferimento di risorse esterne e la consapevolezza della natura mafiosa dell'operazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che il dolo specifico di agevolazione mafiosa si comunica al concorrente che sia consapevole dell'intento di un altro partecipante; quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la presunzione rafforzata di pericolosita in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., non superata dalle difese, anche alla luce della professionalita dimostrata e del sequestro di ingenti contanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Rilevato in relazione al delitto di interposizione fittizia; la sentenza conferma che il concorso nel reato si configura anche quando non tutti i concorrenti siano animati dal dolo specifico di eludere norme di prevenzione, purché almeno uno agisca con tale intenzione e gli altri ne siano consapevoli

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato congiuntamente all'art. 5 come fondamento delle contestazioni tributarie (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione IVA); i giudici hanno ritenuto che gli elementi probatori sostengono la partecipazione attiva di Norcia nella gestione societaria e nelle operazioni contestate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    V. sopra; norma collegata alle accuse fiscali, la Corte ha ritenuto che la consistente partecipazione gestionale e finanziaria giustifichi la gravita indiziaria anche rispetto ai reati tributari

  • art. 270, comma primo, cod. proc. pen.

    Interpretata restrittivamente: il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento si valuta secondo una nozione sostanziale di 'procedimento diverso'; nel caso di specie le intercettazioni rientravano nel medesimo nucleo investigativo e quindi risultavano utilizzabili

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Rilevanza ai fini della connessione storica e investigativa dei fatti: la Corte ha valutato che non sussisteva un nesso mancante tra le condotte oggetto di captazione e l'attivita di indagine complessiva

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per i reati commessi con modalita proprie delle organizzazioni mafiose; la Corte ha confermato che la finalita di agevolazione mafiosa puo essere ravvisata anche quando il singolo concorrente non persegua direttamente tale fine, purché sia consapevole dello scopo perseguito da altri

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati ex art. 416-bis.1; la Corte ha ribadito che tale presunzione è relativa ma non superata nel caso concreto

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevedono i casi in cui la misura carceraria possa essere derogata; la Corte ha richiamato che si tratta delle uniche ipotesi di superamento della presunzione di cui al comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Richiamato per le determinazioni successive alla conferma della misura, con implicita statuizione che non scatta la rimessione in libertà del ricorrente

Massime di principio

  • Nei ricorsi avverso misure cautelari il ricorrente deve specificare chiaramente le doglianze di fatto e di prova per provocare una risposta dettagliata dal giudice di merito; censure generiche o meramente confutative sono spesso inammissibili
  • La Corte di cassazione controlla l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito, non la rivalutazione completa delle prove; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi specifici nella capacità dimostrativa degli elementi
  • Le intercettazioni possono essere utilizzate anche se formalmente attingono a fascicoli separati, quando sussista una connessione sostanziale e investigativa tra i fatti; la nozione di 'procedimento diverso' va valutata sostanzialmente
  • La consapevolezza da parte di un concorrente dell'intento mafioso di un altro partecipante puo trasferire la rilevanza soggettiva dell'aggravante ex art. 416-bis.1 anche se non tutti i concorrenti hanno il dolo specifico
  • Il conferimento o l'immissione di risorse finanziarie nella societa che funge da schermo costituisce elemento probatorio rilevante per configurare l'interposizione fittizia e la partecipazione a sistemi fraudolenti collegati a organizzazioni criminali
  • Per i reati aggravati dalle modalita mafiose opera una presunzione rafforzata di pericolosita e di necessita della custodia cautelare in carcere; il solo decorso del tempo, o l'assenza di precedenti, difficilmente la superano senza elementi concreti e specifici contrari

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