Sentenza n. 5663/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 17 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento per il rilascio del visto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e, quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente prolungata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla concreta attivazione del procedimento in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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