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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03129/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 febbraio 2025. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e per eccessività della pena. La censura riproponeva profili già sollevati in appello e disattesi dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti la gravità delle modalità dell'aggressione e della violenta reazione nei confronti delle forze dell'ordine, reputando altresì congrua la pena inflitta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha richiamato il principio secondo cui la motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice individui l'elemento di maggiore rilievo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'analitica disamina di tutti i parametri favorevoli o sfavorevoli. Ha inoltre ribadito che il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto del merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o non dia conto degli elementi ritenuti preponderanti. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per la commisurazione della pena; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti prevalenti e di dominante rilievo senza analitica valutazione di tutti i fattori.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto del merito, insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi preponderanti considerati.

  • art. 616 c.p.p.

    Presuppone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice individui, tra i criteri legali, l'elemento ritenuto prevalente e decisivo nel caso concreto; non è richiesta una confutazione analitica di ogni singola allegazione difensiva.
  • La valutazione sulla concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente, non contraddittoria e richiama gli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e disattese in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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