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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, del provvedimento di trasferimento dal C.A.S. Liberitutti di Partinico al C.A.S. Piano Torre di Isnello, emesso dalla Prefettura di Palermo il 02.12.2025;

Giustizia amministrativa202502484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di trasferimento da un centro di accoglienza straordinaria a un altro centro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto dalla Prefettura, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, sostenendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca o modifica della misura di accoglienza e l’erroneità della procedura. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione per mancata ponderazione delle circostanze ostative al trasferimento, già rappresentate in sede amministrativa, in particolare il percorso scolastico intrapreso presso un istituto tecnico di Partinico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. Secondo il ricorrente, il generico riferimento a reiterati comportamenti contrari al regolamento del centro non avrebbe indicato puntualmente i fatti posti a fondamento del trasferimento né avrebbe considerato l’incidenza della misura sulla concreta possibilità di proseguire la frequenza scolastica.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, senza annullare immediatamente il provvedimento di trasferimento. Ha ritenuto infondata, allo stato degli atti, la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, rilevando che dagli atti dell’Amministrazione risultava l’avvenuto assolvimento degli adempimenti diretti a informare l’interessato dell’avvio del procedimento e dell’adozione del provvedimento conclusivo. Ha ritenuto inoltre che la motivazione del trasferimento fosse integrata per relationem mediante il richiamo alla relazione del 24 novembre 2025, redatta da un pubblico ufficiale, dalla quale emergevano comportamenti non conformi al regolamento del centro, atteggiamenti aggressivi e un’aggressione a due ospiti con conseguenti lesioni. Tali fatti potevano rientrare nella previsione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, che consente al prefetto, in presenza di comportamenti gravemente violenti dello straniero ospitato, di disporne il trasferimento in altro centro e di sospendere i benefici economici. Tuttavia, il TAR ha ritenuto non manifestamente infondate le doglianze relative alla mancata ponderazione del percorso scolastico e alla proporzionalità della misura. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di riesaminare la fattispecie entro venti giorni, verificando se fosse possibile assicurare l’effettiva frequenza scolastica anche presso il centro di Piano Torre di Isnello oppure individuando altra sede idonea a consentire concretamente l’accesso alla scuola. Ha disposto altresì l’acquisizione di chiarimenti dettagliati e documentati sulle comunicazioni e notificazioni effettuate dal centro di accoglienza e dal Commissariato di pubblica sicurezza. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla sentenza definitiva; il merito è stato fissato per il 2 aprile 2026.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto che gli obblighi di comunicazione relativi all’avvio del procedimento e al provvedimento conclusivo fossero stati assolti dall’Amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto soddisfatto, allo stato degli atti, mediante motivazione per relationem alla relazione sul comportamento dell’interessato.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 142/2015

    nell’eventualità di comportamenti gravemente violenti da parte di uno straniero ospitato in un C.A.S. l’Autorità prefettizia ha facoltà di disporne il trasferimento in altro Centro e di sospendere i benefici economici già concessigli

    La disposizione attribuisce all’autorità prefettizia la facoltà di trasferire in altro centro lo straniero ospitato che abbia tenuto comportamenti gravemente violenti; l’esercizio del potere deve tuttavia essere riesaminato alla luce delle circostanze individuali rilevanti e del principio di proporzionalità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e accolta nei limiti del riesame, in presenza di un profilo di plausibilità delle censure e di un periculum connesso alla possibile compromissione della frequenza scolastica.

  • artt. 2699 ss. c.c.

    La relazione redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni è stata considerata dotata di forza probatoria privilegiata, ferma la necessità di acquisire i relativi referti medici.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di trasferire in altro centro uno straniero ospitato in un centro di accoglienza straordinaria, quando siano contestati comportamenti gravemente violenti, può essere esercitato sulla base di una motivazione per relationem a una relazione redatta dal gestore o da un pubblico ufficiale, purché i fatti posti a fondamento siano concretamente individuati e adeguatamente documentati.
  • La legittimità del trasferimento adottato per ragioni disciplinari o di sicurezza non esclude l’obbligo di ponderare le circostanze individuali rappresentate dall’interessato, inclusa la possibilità concreta di proseguire un percorso scolastico già avviato.
  • Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione, prima di confermare il trasferimento di un ospite di un centro di accoglienza, di verificare se la finalità di sicurezza possa essere perseguita mediante una diversa collocazione che non renda inutilmente o eccessivamente gravoso l’esercizio di diritti e interessi personali rilevanti.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza ai soli fini del riesame quando le censure relative alla ponderazione degli interessi e alla proporzionalità presentino plausibilità, anche se non risultino manifestamente fondate le doglianze concernenti la partecipazione procedimentale e la motivazione dell’atto.
  • Quando la documentazione amministrativa richiama fatti di violenza quali presupposti del trasferimento, il giudice può disporre l’acquisizione di chiarimenti e documenti ulteriori, compresi i referti medici, per verificare l’effettiva consistenza dei fatti e la correttezza dell’esercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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