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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40861/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all’anno 2010, fondato su movimentazioni bancarie della società e anche dei soci e dei loro familiari. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: da un lato aveva ritenuto possibile detrarre forfettariamente il 70% dei costi dai maggiori ricavi accertati; dall’altro aveva ritenuto legittimo l’utilizzo, ai fini presuntivi, anche delle movimentazioni su conti intestati a soci e familiari in un contesto di società a ristretta base partecipativa e in assenza di dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e 2012. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, sostenendo che il giudice di merito non poteva riconoscere una deduzione forfettaria dei costi del 70% sui maggiori ricavi accertati. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando: (i) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 D.Lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. in tema di presunzione riferita alle movimentazioni bancarie di soggetti terzi; (ii) violazione degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 per avere ritenuto legittima la ripresa a tassazione delle movimentazioni sui conti della società, dei soci e dei familiari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha affermato che, nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo, non spetta all’Ufficio riconoscere in via forfettaria una percentuale di costi deducibili: l’eventuale prova dei costi inerenti ai maggiori ricavi è a carico del contribuente. Ha invece ritenuto infondati i motivi incidentali, osservando che la CTR si era sostanzialmente conformata al principio secondo cui, in presenza di una società a ristretta base partecipativa e di stretta contiguità familiare, le movimentazioni sui conti dei soci e dei familiari possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento se non è offerta prova analitica contraria; la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Le movimentazioni bancarie rilevano ai fini dell’accertamento; per superare la presunzione a carico del contribuente è necessaria una prova specifica e analitica, non una deduzione forfettaria o una mera allegazione generica. Nel caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo non compete all’Ufficio riconoscere forfettariamente i costi, essendo il relativo onere probatorio del contribuente.

  • art. 51, n. 7, D.P.R. 7 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato quale norma di supporto alla legittimità dell’utilizzo delle movimentazioni bancarie in sede di accertamento IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità per asserita carenza motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Richiamato nel confronto tra accertamento sintetico e riparto dell’onere dei costi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Richiamato per distinguere l’accertamento analitico-presuntivo dall’accertamento induttivo puro.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Indicato come ipotesi di accertamento induttivo puro, nella quale può rilevare una deduzione forfettaria dei costi di produzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato sui movimenti bancari riconducibili a un’attività d’impresa, devono essere considerati ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti, e l’eventuale esistenza di costi deducibili deve essere provata dal contribuente con elementi specifici, non mediante presunzioni generiche o quantificazioni equitative.
  • La deduzione forfettaria dei costi di produzione è compatibile solo con l’accertamento induttivo puro; nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo, invece, l’Amministrazione non deve riconoscere una percentuale standard di costi, poiché l’onere di dimostrarne l’esistenza e l’inerenza grava sul contribuente.
  • Per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/1973 non basta allegare possibili causali alternative in modo generico: occorre una prova analitica della riferibilità di ciascuna operazione a fatti non imponibili o estranei all’attività d’impresa.
  • In presenza di società a ristretta base partecipativa e di stretta contiguità familiare tra soci/amministratori e intestatari dei conti, l’utilizzo presuntivo delle movimentazioni bancarie di soci e familiari è ammissibile se l’Amministrazione mostra la riferibilità dei conti o delle operazioni all’ente verificato e il contribuente non fornisce prova contraria analitica.
  • La motivazione della sentenza tributaria può essere sintetica, purché consenta di comprendere l’iter logico-giuridico seguito e dia conto degli elementi decisivi posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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