Sentenza del 15/03/2017 n. 6736 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Soppressione della corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale - Riespansione con efficacia retroattiva della precedente normativa - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato, per l'anno 2005, ai fini IVA, IRAP e IRPEF, la sottofatturazione di alcune vendite immobiliari, determinando un maggior reddito d'impresa di 183.216 euro. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR lamentando, principalmente, l'illegittimo utilizzo del valore normale, dei valori OMI e degli importi dei mutui come elementi sostanzialmente vincolanti per determinare il corrispettivo effettivo degli immobili, nonché l'omessa considerazione delle specifiche caratteristiche territoriali e costruttive dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha chiarito che, dopo la legge comunitaria n. 88 del 2009, non può più attribuirsi al valore normale una presunzione legale, neppure relativa, della corrispondenza al prezzo effettivo. L'accertamento della sottofatturazione deve essere fondato su una valutazione complessiva di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. I valori OMI e gli importi dei mutui possono essere utilizzati solo come elementi presuntivi, da valutare insieme agli altri indici del caso concreto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Il giudice può desumere l'esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La determinazione di ricavi o corrispettivi non dichiarati deve seguire le regole ordinarie dell'accertamento presuntivo; non è sufficiente fare riferimento automatico al valore normale del bene.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Il giudice può desumere l'esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Anche ai fini IVA, valori OMI, mutui e altri elementi economici sono utilizzabili soltanto come presunzioni semplici, da sottoporre a una valutazione complessiva e non automatica.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito dalla legge n. 248 del 2006
Aveva introdotto una presunzione legale di corrispondenza tra il corrispettivo effettivo e il valore normale del bene; tale disciplina è stata successivamente soppressa.
Legge n. 88 del 2009, art. 24
Ha eliminato le disposizioni introdotte nel 2006 sul valore normale, ripristinando il sistema basato sulla valutazione giudiziale delle presunzioni semplici. La Corte ne riconosce l'applicazione retroattiva, in quanto finalizzata ad adeguare l'ordinamento interno al diritto comunitario.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli elementi indiziari devono essere valutati globalmente e devono possedere un grado sufficiente di gravità, precisione e concordanza per fondare un accertamento.
Massime di principio
- Dopo la soppressione della presunzione legale sul valore normale, l'amministrazione finanziaria non può recuperare automaticamente ricavi non dichiarati basandosi soltanto sui valori OMI o sull'importo del mutuo.
- Valori OMI, mutui, prezzi comparabili, caratteristiche degli immobili e altri elementi economici possono concorrere alla prova della sottofatturazione, ma devono essere valutati unitariamente e devono formare un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La disciplina che ha eliminato la presunzione legale del valore normale può essere applicata anche ad accertamenti relativi a periodi precedenti, secondo l'interpretazione della Cassazione, perché adottata per adeguare la normativa nazionale al diritto dell'Unione europea.
- Il contribuente può contestare un accertamento quando l'ufficio o il giudice attribuisce a un singolo elemento, come il mutuo o il valore OMI, un valore probatorio automatico o sostanzialmente assoluto.
- Il rinvio della causa non determina la definitiva vittoria sul merito: il giudice di rinvio dovrà rivalutare tutti gli elementi dell'accertamento applicando i criteri indicati dalla Cassazione.
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