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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di rettifica del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno d'imposta 1996, determinato dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181-184, elaborati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, ma non aveva partecipato al giudizio di appello, essendo stato estromesso a seguito della successione dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha invece rinunciato al proprio ricorso, ritenendo la controversia non utilmente sostenibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26635 del 2009 e della successiva circolare n. 19/E del 2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché il Ministero non aveva partecipato al giudizio di appello ed era stato estromesso dal processo. Quanto al ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza della rinuncia validamente depositata e notificata al contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, poiché i principi giurisprudenziali che avevano determinato la rinuncia si erano consolidati dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181, 182, 183 e 184

    commi 181, 182, 183 e 184

    Costituisce la base normativa dei parametri utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta 1996.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    Ha elaborato i parametri applicati dall'Amministrazione per la determinazione presuntiva del reddito.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26635 del 2009

    È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate quale principio giurisprudenziale che rendeva non utilmente sostenibile la prosecuzione del ricorso.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2010, paragrafo 5

    Ha recepito e applicato i principi delle Sezioni Unite, orientando l'Amministrazione alla rinuncia alle controversie non più utilmente sostenibili.

Massime di principio

  • Un ente o un'amministrazione che non abbia partecipato al giudizio di appello e sia stato estromesso per successione processuale non è normalmente legittimato a proporre ricorso per cassazione.
  • Quando l'Amministrazione rinuncia al ricorso per effetto di un successivo consolidamento giurisprudenziale contrario alla propria posizione, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere invece di esaminare il merito.
  • La rinuncia al ricorso deve essere validamente depositata e portata a conoscenza della controparte per produrre gli effetti processuali considerati dalla Corte.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano obiettive incertezze normative o interpretative successivamente superate dalla giurisprudenza.
  • In casi analoghi, la cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di pieno accoglimento nel merito, ma l'esito pratico può risultare favorevole al contribuente se l'Amministrazione rinuncia alla pretesa processuale e non ottiene una decisione che confermi l'accertamento.

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