Sentenza n. 97/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08506/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della deplorazione inflitta dal Direttore generale della pubblica sicurezza, unitamente agli atti connessi e alla contestazione degli addebiti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della deplorazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 e l'estinzione dell'azione disciplinare per tardivo avvio del procedimento, sostenendo che il termine di 120 giorni dovesse decorrere dalla pubblicazione o dalla pronuncia della sentenza penale del 23 marzo 2016, anziché dalla successiva conoscenza da parte dell'Amministrazione. Ha inoltre invocato, per la prima volta in appello, l'applicazione dell'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001. Con il secondo motivo ha dedotto error in iudicando, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione, contestando l'accertamento disciplinare dei fatti e sostenendo di avere agito in un contesto di minacce e aggressioni provenienti da vicini di casa, anche con il coinvolgimento di soggetti appartenenti a un clan mafioso. Ha altresì lamentato la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione, che in altra vicenda analoga non avrebbe esercitato l'azione disciplinare dopo una sentenza penale di proscioglimento per prescrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR e la sanzione disciplinare. Ha ritenuto fondato, in astratto, il primo motivo nella parte relativa alla decorrenza del termine, precisando che i termini dell'art. 9 d.P.R. n. 737/1981 decorrono dalla conoscenza qualificata e integrale della sentenza penale da parte dell'Amministrazione, acquisita mediante comunicazione della cancelleria, acquisizione di copia conforme o notificazione dell'interessato, e non dalla mera pubblicazione o dal passaggio in giudicato. Ha però escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 5, comma 4, l. n. 97/2001: la relativa deduzione era comunque nuova e inammissibile in appello e, nel merito, il termine rigido previsto per la condanna penale non si estende alle sentenze di patteggiamento o alle assoluzioni per prescrizione, che impongono all'Amministrazione un autonomo accertamento dei fatti. Il secondo motivo è stato respinto perché l'appellante non aveva negato di avere rivolto insulti ai vicini né di avere aizzato il cane contro di loro; la versione difensiva non era sufficientemente circostanziata per dimostrare una condotta necessitata o scriminata dalla difesa propria o del fratello. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà dell'azione disciplinare, essendo il suo esercizio, per gli illeciti meno gravi, espressione di discrezionalità e potendo il diverso trattamento dipendere dalla reiterazione degli episodi e dei procedimenti penali. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 737/1981
Entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione
Per i procedimenti disciplinari della Polizia di Stato, il termine decorre dalla conoscenza qualificata, integrale e formalmente certa della sentenza penale da parte dell'Amministrazione, acquisita tramite comunicazione della cancelleria, copia conforme o notificazione dell'interessato.
art. 5, comma 4, l. n. 97/2001
La disciplina del termine rigido per l'avvio del procedimento disciplinare è riferita alla sentenza penale irrevocabile di condanna e non si applica, in assenza di compatibilità, ai procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato regolati specificamente dal d.P.R. n. 737/1981; la deduzione è stata inoltre ritenuta nuova in appello.
art. 5, comma 4, l. n. 97/2001
Il termine rigido per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare si giustifica quando il giudice penale abbia accertato i fatti con una sentenza di condanna, mentre non opera nello stesso modo in caso di patteggiamento o assoluzione per prescrizione, che richiedono un autonomo accertamento amministrativo.
art. 5, comma 4, l. n. 97/2001
Il Consiglio di Stato richiama la norma nella formulazione prospettata dall'appellante, secondo cui il procedimento disciplinare dovrebbe essere avviato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato regolati dal d.P.R. n. 737/1981, i termini decorrenti dalla sentenza penale iniziano dalla conoscenza qualificata, integrale e formalmente certa della sentenza da parte dell'Amministrazione, non dalla mera pubblicazione o dal solo passaggio in giudicato; tale conoscenza può derivare dalla comunicazione della cancelleria, dall'acquisizione di copia conforme o dalla notificazione dell'interessato.
- La disciplina dei termini rigidi prevista per il procedimento disciplinare conseguente a una sentenza penale irrevocabile di condanna non è automaticamente applicabile ai casi di patteggiamento o di proscioglimento per prescrizione, nei quali l'Amministrazione deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti rilevanti sul piano disciplinare.
- L'esercizio del potere disciplinare per gli illeciti meno gravi è espressione di discrezionalità amministrativa; la diversità di trattamento rispetto ad altri episodi non dimostra di per sé contraddittorietà o disparità, quando sia giustificabile sulla base delle caratteristiche concrete dei fatti, della reiterazione degli episodi o del diverso numero di procedimenti penali.
- La mera allegazione di un contesto di minacce o aggressioni da parte di terzi non esclude la responsabilità disciplinare quando l'incolpato non neghi i fatti contestati e non fornisca una ricostruzione sufficientemente circostanziata per dimostrare che la condotta fosse necessitata o scriminata dall'esigenza di difesa.
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