Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica per attribuzione di rendita ICI 2006 emesso da un comune nei confronti di alcuni immobili dati in gestione a una società concessionaria del servizio idrico integrato. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, di avere natura sostanzialmente pubblicistica o comunque di essere riconducibile a uno schema di società in house, con conseguente diritto all’esenzione ICI e alla classificazione catastale in categoria E anziché D. In cassazione la società ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’obbligo di motivazione, sostenendo che la CTR non avrebbe correttamente esaminato la questione dell’esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504/1992 e della natura della società; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su vari motivi di appello, tra cui difetto di motivazione dell’atto impositivo, decadenza/prescrizione, aliquota ICI 2006 e illegittimità delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione processuale per non avere partecipato ai gradi di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nei confronti del Comune e lo ha rigettato. Ha invece accolto l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate sulla carenza di legittimazione processuale, dichiarando inammissibile il ricorso nei suoi confronti perché l’Agenzia non era stata parte nei precedenti gradi di merito. La Corte ha escluso l’esenzione ICI invocata dalla società, rilevando che gli immobili erano gestiti in concessione da una società commerciale distinta dagli enti pubblici partecipanti; la gratuità dell’uso e la partecipazione pubblica non bastano a trasformare il soggetto concessionario in ente non commerciale ai fini dell’esenzione. Ha inoltre affermato che la gestione del servizio idrico ha natura economica e che gli impianti relativi non rientrano nella categoria catastale E ma nel gruppo D, in particolare D/7 per i depuratori. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che una motivazione sintetica ma complessiva che rigetti l’appello disattende implicitamente i singoli rilievi incompatibili con la decisione adottata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 504/1992
art.7 lett. b; art.7, comma 1, lett. a
L’esenzione ICI è applicabile solo al ricorrere dei presupposti normativi; non basta la proprietà pubblica degli immobili o la gratuità dell’uso se il bene è affidato a un soggetto distinto costituito in forma di società commerciale e non appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Il soggetto concessionario, se società commerciale distinta, resta soggetto passivo dell’imposta.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è valida se contiene una motivazione concisa ma sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, anche senza esaminare singolarmente ogni argomento delle parti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede una motivazione sintetica ma idonea a fondare la decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario vale il dovere di motivazione previsto per la sentenza civile.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non si verifica se la questione è stata rigettata anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso dedotto come nullità della sentenza deve effettivamente evidenziare un vizio processuale; non è ammissibile quando mira solo a contestare il merito della decisione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’esenzione ICI per immobili destinati ad attività esenti richiede non solo la destinazione del bene e la gratuità dell’uso, ma anche che il soggetto gestore sia un ente non commerciale, strumentalmente collegato e inserito nella stessa struttura del concedente; una società commerciale distinta non soddisfa tale requisito.
- La classificazione catastale degli impianti segue la natura economico-industriale dell’attività svolta: se il servizio è gestito in forma imprenditoriale, gli immobili non sono riconducibili alla categoria E ma al gruppo D, anche se il servizio è pubblico e vi è partecipazione degli enti locali.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello, pur senza rispondere analiticamente a ogni argomento, adotta una decisione complessiva incompatibile con le censure proposte; è sufficiente una motivazione concisa che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
- La mera partecipazione pubblica al capitale o il controllo degli enti locali non trasforma automaticamente la società partecipata in ente pubblico ai fini tributari, se il soggetto conserva forma societaria commerciale autonoma.
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