Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando disponibilità di beni e spese ritenute incompatibili con il reddito dichiarato: due autovetture acquistate con finanziamento e un immobile gravato da due mutui bancari, a fronte di un reddito dichiarato molto modesto. In primo grado il contribuente aveva contestato l'atto e l'Ufficio aveva in parte ridotto in autotutela la pretesa; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In appello, il contribuente aveva ottenuto l'annullamento integrale dell'accertamento, deducendo che la maggiore capacità contributiva era comunque giustificata da ulteriori provviste risultanti dalla contabilità aziendale e dalle rimanenze iniziali e finali di magazzino. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 e nullità/processual-error in procedendo, sostenendo che la CTR aveva deciso sulla base di una difesa nuova del contribuente, non proposta nel ricorso introduttivo di primo grado ma solo con memoria di udienza e in appello, quindi tardiva e inammissibile. Il contribuente ha resistito in cassazione con controricorso, sostenendo che la questione fosse già ricompresa nella contestazione iniziale dell'accertamento sintetico e della valutazione dei flussi finanziari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la difesa relativa all'esistenza di ulteriore provvista derivante da dati contabili aziendali e da rimanenze di magazzino non era stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado, ma solo successivamente con memoria di udienza e in appello. Tale allegazione, valorizzata dalla CTR in modo decisivo per annullare l'accertamento, integrava una nuova domanda/eccezione o comunque un motivo nuovo, vietato dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, perché esterno al thema decidendum delimitato dal ricorso originario. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui nel processo tributario l'appello non può introdurre nuove domande o eccezioni non dedotte in primo grado, salvo i motivi aggiunti nei ristretti casi consentiti dalla legge. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di spese, beni e elementi indicatori di capacità contributiva.
art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza di documenti non conosciuti dalle altre parti o depositati per ordine della commissione; non possono essere usati per introdurre liberamente nuove difese tardive.
art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario d'appello sono vietate domande ed eccezioni nuove non dedotte nel ricorso introduttivo e non rilevabili d'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La censura è stata incardinata come error in procedendo per violazione delle norme sul thema decidendum e sulle preclusioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente, pur essendo attore in senso formale, deve dedurre sin dal ricorso introduttivo tutti i fatti e le eccezioni idonei a contrastare la pretesa fiscale, quando non siano rilevabili d'ufficio, altrimenti incorre in decadenza.
- In appello non possono essere introdotte nuove difese fondate su fatti diversi da quelli allegati in primo grado, se tali fatti ampliano il thema decidendum e si risolvono in nuove domande o eccezioni vietate dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992.
- Nel contenzioso contro accertamenti sintetici, la prova contraria della capacità contributiva deve essere allegata e provata tempestivamente, già nel ricorso introduttivo, perché solo così il giudice può valutare compiutamente la giustificazione delle spese o degli indici reddituali contestati.
- Il giudice tributario non può fondare la decisione su profili difensivi nuovi o tardivi introdotti nel corso del giudizio di merito, neppure se attengono a una diversa lettura della capacità contributiva, quando tali profili non risultino dedotti nell'atto introduttivo.
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