Cassazione Penale, Sentenza n. 31824/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di revisione della pena per tentata rapina aggravata per violazione di legge in materia di trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello, pur avendo ricalcolato la pena base secondo la normativa vigente al momento della consumazione (come richiesto dalla sentenza della Corte di cassazione che aveva disposto il rinvio), avrebbe comunque riesaminato il confronto tra le attenuanti generiche e le aggravanti in violazione del divieto di reformatio in peius, poiché in un precedente giudizio di merito le attenuanti generiche erano state già riconosciute riducendo la pena di un terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto è indeducibile: la questione lamentata (violazione dell'art. 69 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio) era coperta dal giudicato interno risultante dalla precedente sentenza della Corte di cassazione del 30/9/2022, che aveva limitato l'ambito del rinvio imponendo alla Corte di merito il solo ricalcolo della pena base. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di rinvio non può riesaminare i punti già decisi dalla Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
Consente l'estensione degli effetti dell'annullamento a soggetti diversi quando il motivo favorevole non è esclusivamente personale; qui è stato usato per estendere a Privitera gli effetti dell'annullamento disposto a seguito del motivo proposto da altro coimputato.
art. 628, comma 2 cod. proc. pen.
In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3
Limita l'oggetto del giudizio di rinvio: la Corte di merito può intervenire solo sulle questioni che la Corte di cassazione ha effettivamente annullato; i punti già decisi dalla cassazione costituiscono giudicato interno e non sono rinnovabili nel giudizio di rinvio.
art. 69 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (ovvero contestazione relativa al trattamento sanzionatorio), ma la Corte ha ritenuto che la contestazione su questo profilo fosse già coperta dal precedente giudicato interno e quindi indeducibile.
disposizione peggiorativa menzionata (art. 628 ultimo comma cod. pen.)
Nel caso concreto la Corte d'appello era stata richiamata a tenere conto della normativa vigente al momento della consumazione del reato e non di successive disposizioni peggiorative; la cassazione aveva già ordinato il ricalcolo della pena base con riferimento alla normativa corretta.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice di merito chiamato a giudicare nuovamente non può riesaminare le questioni che la cassazione ha già definitivamente deciso: tali questioni sono coperte da giudicato interno e ogni motivo relativo a esse è indeducibile.
- Il giudizio di rinvio deve attenersi strettamente alle direttive della sentenza di annullamento: il giudice di rinvio può intervenire soltanto sulle parti effettivamente annullate e sugli aspetti espressamente rimessi alla sua valutazione.
- Se l'annullamento estende i suoi effetti a più imputati (art. 587 c.p.p.), il giudice di rinvio deve applicare le prescrizioni estese e non può riformare su punti non rinviati dalla cassazione.
- Le doglianze nuove o diverse rispetto a quelle già decise dalla cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili per indeducibilità; conviene quindi verificare preliminarmente l'esatto perimetro del rinvio prima di proporre nuovi motivi in Cassazione.
- Nel ricalcolo della pena base il giudice di merito deve considerare la normativa vigente al momento della consumazione del reato, salvo diverse indicazioni della Corte di cassazione.
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