Cassazione Penale, Sentenza n. 47751/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e porto abusivo di arma, denunciando nullità e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p., nonché per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si censurava che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico: si sosteneva che fossero stati travisati gli elementi probatori e sottovalutate le dichiarazioni spontanee, la consegna dell'arma e la costituzione, l'offerta di collocazione presso i nonni (in altro Comune) e lo stato di incensuratezza, che avrebbero reso possibile l'applicazione di una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione pertinente, logica e lineare circa il pericolo di reiterazione e circa l'adeguatezza comparativa delle misure: gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono stati ritenuti insufficienti per contenere il rischio di nuovi atti eteroaggressivi, per la natura e gravità del fatto, per la propensione accertata all'inosservanza delle regole e per l'inidoneità del domicilio proposto (abitazione dei nonni). La Corte ha condiviso la valutazione che le dichiarazioni spontanee, la consegna dell'arma e la costituzione potevano avere valore strumentale e non costituivano prova di sicuro ravvedimento; ha inoltre sottolineato i limiti del controllo elettronico (segnalazione di allontanamento ma non precisa localizzazione) e la non rilevanza dello stato di incensuratezza dinanzi alla gravità dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
comma 1, comma 3, comma 3-bis
Obbligo per il giudice di motivare specificamente l'inadeguatezza della misura meno afflittiva (arresti domiciliari) rispetto alla custodia carceraria; la valutazione deve essere comparativa e tenere conto non solo del grado ma del tipo di pericolo e dell'efficacia contenitiva della misura proposta
art. 274 cod. proc. pen.
Individua il pericolo di reiterazione dei reati quale esigenza cautelare rilevante; il Tribunale del riesame ha ravvisato tale pericolo come fondamento della custodia in carcere
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) e lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato la nullità per inosservanza dell'art. 275 e carenza/illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non deriva la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale comunicazione
Massime di principio
- Il giudice deve motivare specificamente perché la misura meno afflittiva (arresti domiciliari) risulti inadeguata rispetto alla custodia carceraria: non è sufficiente richiamare la gravità del fatto, ma va spiegato in che modo gli arresti domiciliari non possono contenere il tipo di pericolo rilevato
- La valutazione di adeguatezza è comparativa e riguarda il "tipo" di pericolo e l'efficacia contenitiva della misura meno afflittiva, non solo il grado dell'esigenza cautelare
- Il controllo elettronico (es. braccialetto) può ridurre alcuni rischi ma presenta limiti, in particolare non sempre consente la localizzazione precisa utile per un intervento immediato; ciò può essere motivo plausibile per ritenere gli arresti domiciliari inidonei
- Condotte post-fatto come la consegna dell'arma, dichiarazioni spontanee o la costituzione non sono automaticamente idonee a dimostrare affidabile ravvedimento; il loro valore va valutato nel contesto e possono essere ritenute strumentali
- L'idoneità del domicilio proposto (es. presso terzi o in altro Comune) va valutata concretamente: conflittualità familiare o propensione eteroaggressiva possono rendere quel domicilio inidoneo a contenere il rischio di reiterazione
- Lo stato di incensuratezza non esclude automaticamente l'applicazione della custodia cautelare quando i fatti contestati sono particolarmente gravi e indicativi di spregio per la vita e per le regole
- La difesa deve proporre argomentazioni concrete e circostanziate per disarticolare il ragionamento del giudice: critiche meramente assertive o generiche difficilmente basteranno a far emergere l'insussistenza della misura cautelare
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