Regolamento (UE) 2017/60
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’isoeugenolo come additivo organolettico per mangimi, sulla base della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere EFSA. L’autorizzazione è subordinata a precise condizioni d’uso, a obblighi di etichettatura e a misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei rischi irritativi e sensibilizzanti della sostanza. Sono inoltre previsti periodi transitori per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte già prodotte secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione dell’isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli non lattiferi, nonché per animali da compagnia, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’isoeugenolo come additivo per mangimi. Riguarda i mangimi per suini, ruminanti e cavalli, ad eccezione dei ruminanti e dei cavalli che producono latte destinato al consumo umano, nonché gli animali da compagnia. Non si applica, per effetto dell’allegato e della valutazione EFSA richiamata, all’impiego per categorie di mammiferi destinate alla produzione di latte per il consumo umano; inoltre l’uso simultaneo nei mangimi e nell’acqua di abbeverata deve essere evitato. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date tra il 2017 e il 2019.
Autorizzazione dell’isoeugenolo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione autorizza l’isoeugenolo come additivo per mangimi, in esito alla rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 14 dicembre 2011, che ha escluso effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull’ambiente alle condizioni d’impiego esaminate.
Presupposti e contesto normativo
L’isoeugenolo era già autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed era stato poi iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rivalutazione è stata presentata per l’impiego come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con alcune esclusioni, e con classificazione nella categoria degli "additivi organolettici".
Ambito di applicazione e specie interessate
L’autorizzazione riguarda i mangimi per suini, ruminanti e cavalli, esclusi i ruminanti e i cavalli che producono latte destinato al consumo umano, nonché gli animali da compagnia. Il testo fa inoltre salvo il giudizio EFSA secondo cui l’uso concomitante dell’isoeugenolo nei mangimi e nell’acqua di abbeverata dovrebbe essere evitato; resta invece consentito l’uso in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Condizioni di impiego, dosaggio ed etichettatura
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di magazzinaggio e stabilità. Il tenore massimo raccomandato è pari a 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
L’etichetta dell’additivo deve riportare espressamente il tenore massimo raccomandato. Inoltre, se tale soglia è superata nel mangime completo, le etichette di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti devono indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta.
Sicurezza degli utilizzatori e prevenzione del rischio
La Commissione richiama il parere EFSA secondo cui l’isoeugenolo è irritante per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, oltre a essere sensibilizzante cutaneo e respiratorio. Per questo motivo gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire il contatto con cute e occhi; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti e occhiali di sicurezza.
Metodo analitico e controlli
L’allegato indica il metodo di analisi per la determinazione dell’isoeugenolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). Il regolamento richiama anche la verifica della relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie e decorrenza
Sono previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la disciplina precedente. In particolare:
- la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, possono essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento scorte;
- per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’isoeugenolo è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni fissate nell’allegato. L’autorizzazione deriva dalla verifica del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Specie destinatarie e limiti d’uso
L’additivo è destinato a suini, ruminanti e cavalli, con esclusione dei ruminanti e dei cavalli che producono latte destinato al consumo umano, nonché agli animali da compagnia. Il tenore massimo raccomandato è pari a 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Condizioni tecniche di impiego e controllo
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Non sono previsti tenori massimi di autorizzazione diversi dal valore raccomandato indicato in etichetta.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve riportare la dicitura: "Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg". Se il tenore dell’additivo nel mangime completo supera 5 mg/kg, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità della sostanza attiva aggiunta.
Sicurezza per gli utilizzatori
Poiché l’isoeugenolo è irritante per le vie respiratorie, la cute e gli occhi e presenta un rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza.
Divieto/precauzione sull’uso concomitante
Secondo la valutazione EFSA richiamata dal regolamento, l’uso simultaneo dell’isoeugenolo nei mangimi e nell’acqua di abbeverata deve essere evitato. È tuttavia ammesso l’impiego in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Metodo di analisi
Per la determinazione dell’isoeugenolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi è indicata la gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).
Misure transitorie
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa previgente possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, la medesima deroga si applica ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nel testo è indicata come data di applicazione della nuova disciplina il 6 febbraio 2017, richiamata anche per le regole transitorie.
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