Ordinanza n. 522/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto del Centro Ospedaliero Militare di Milano, Ufficio Comando, a firma del Direttore Brig. Gen. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- dell'11 agosto 2023, notificato al ricorrente in data 14 agosto 2023, con il quale il Centro Ospedaliero Militare avrebbe accertato una responsabilità in capo al ricorrente per la sussistenza di un danno erariale, disponendo nei suoi confronti il pagamento della complessiva somma di € 2.572,85; - del provvedimento di nomina dell'ufficiale inquirente emesso dal Comandante del Comando Sanità e Veterinaria del Ministero della Difesa e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - dell'atto di nomina della Commissione Tecnica di Constatazione e Verifica del Patrimonio dell'Ente e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - del registro degli eventi dannosi nella parte in cui è stato segnato l'evento attribuito al ricorrente di cui alla presente impugnativa e della costituzione in mora notificata in uno con il decreto impugnato; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 notificata al ricorrente il 14.06.2023; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuti e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Centro Ospedaliero Militare di Milano che ha posto a carico del ricorrente il pagamento di € 2.572,85 per un danno erariale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Centro Ospedaliero Militare di Milano avrebbe accertato una sua responsabilità per danno erariale e disposto il pagamento di € 2.572,85. Sono stati impugnati anche la nomina dell’ufficiale inquirente, la relativa relazione conclusiva, la nomina della Commissione Tecnica di Constatazione e Verifica del Patrimonio dell’Ente, la relazione della Commissione, l’iscrizione dell’evento nel registro degli eventi dannosi, la costituzione in mora, la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto connesso. Dall’ordinanza non emergono i motivi di legittimità specificamente dedotti nel ricorso, poiché il giudice si è limitato a disporre incombenti istruttori preliminari sulla permanenza dell’interesse alla decisione e sull’aggiornamento della vicenda.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato al ricorrente di dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se persista l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e indicando l’eventuale necessità di attività istruttoria. Ha ordinato all’amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la documentazione allegata. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla valutazione del comportamento processuale della parte e alla possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, sollecitata a manifestare la persistenza dell’interesse, può costituire indice inequivoco dell’attuale disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.
art. 7 l. 241/1990
Indicato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata, senza che l’ordinanza ne valuti la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione della controversia, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare al ricorrente di precisare la persistenza dell’interesse e all’amministrazione di depositare chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la relativa documentazione, fissando un termine per l’adempimento.
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