Sentenza n. 225/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 138 del 30 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 138 del 30 maggio 2023, relativa al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato prescritto il diritto al beneficio per l’anno scolastico 2016/2017, ma riconosciuto il medesimo diritto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario a consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 6 giugno 2023 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza ogni adempimento necessario a consentire il godimento del beneficio riconosciuto. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà intervenire, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, adottando gli atti necessari all’esecuzione del titolo e pagando le somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è stato ritenuto procedibile dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio riconosciuto dal giudicato civile per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non risulta eseguito dall’amministrazione, il creditore può ottenere l’ottemperanza mediante un ordine giudiziale di esecuzione degli adempimenti necessari al soddisfacimento del comando contenuto nel titolo.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, una volta inutilmente decorso il termine assegnato all’amministrazione e ricevuta la richiesta dell’interessato, può essere incaricato di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.
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