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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42921/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contardi ha impugnato la sentenza della corte d'appello di Torino con sei motivi: contestazione dell'omesso proscioglimento ex art.129 c.p.p. per errore nell'accertamento dei fatti (sostiene di aver cessato la carica di amministratore delegato il 16/03/2011, antecedente alla diffida INPS, e dunque di non aver commesso i reati), violazioni di legge per carente valutazione degli effetti civili, mancata valutazione della causa di non punibilità derivante dall'errato invio della diffida ex art.2 DL 463/1983 conv. L.638/1983 e dell'assenza del dolo, contestazione della qualificazione di soggetto con poteri gestori ai fini dell'art.10-bis D.Lgs.74/2000, vizio di motivazione ex art.125 c.p.p. sulla responsabilità soggettiva e oggettiva, e mancata revoca della confisca (diretta e per equivalente) dopo la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi nella parte in cui chiedevano la disamina della responsabilità penale, perché costituiscono una rivalutazione del compendio probatorio di merito. Ha confermato il principio secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute è un reato unitario a consumazione prolungata e che la cessazione della carica non esclude la responsabilità se la soglia di punibilità è stata superata prima della cessazione. Tuttavia la Corte ha accolto i rilievi relativi all'insufficiente esame degli effetti civili e alla confisca: ha rilevato incertezza e incompletezza motivazionale sulla distinzione e sull'applicabilità della confisca diretta e di quella per equivalente, avuto riguardo anche al problema di retroattività della norma (art.578-bis c.p.p.). Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e alle statuizioni civili e ha rinviato ad altra sezione della corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quei punti; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. Ha demandato a detta corte d'appello la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma evocata dal ricorrente come possibile titolo di proscioglimento per errore nell'accertamento del fatto; la Corte ha ritenuto che la contestazione ai sensi di questa norma non sia fondata perché si richiedeva in sostanza una rivalutazione del fatto di merito

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    motivo di cassazione richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui consiste in rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato relativamente alla mancata revoca della confisca; la Corte ha ritenuto fondata la censura sui profili di confisca e di effetti civili

  • art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 (conv. L. 638/1983)

    "il datore di lavoro non è punibile..."

    la Corte ribadisce che la diffida prevista dalla norma costituisce una causa personale di esclusione della punibilità e non una condizione di procedibilità; ciò non modifica il principio sul momento di perfezionamento del reato di omesso versamento (reato unitario a consumazione prolungata)

  • art. 10-bis D.Lgs. 74/2000

    norma che riguarda l'omesso versamento delle ritenute; posta a fondamento della responsabilità del soggetto con poteri gestori, la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dei poteri gestori sia questione di merito non sindacabile in cassazione se non per efficace vizio di diritto

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."

    la Corte segnala l'incertezza applicativa e richiama la pronuncia delle Sezioni Unite che ha escluso l'applicabilità retroattiva di questa disposizione ai fatti anteriori quando la norma abbia natura sostanziale e peggiorativa (divieto di retroattività ex art. 25 Cost.)

  • art. 322-ter cod. pen.

    richiamato in relazione alla confisca prevista dall'art.578-bis c.p.p.; l'inserimento della sua menzione in 578-bis è stato oggetto di verifica di retroattività da parte delle Sezioni Unite

  • art. 619 comma 1 cod. proc. pen.

    richiamato per il principio che consente la correzione della motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; citato per spiegare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione

  • art. 25 Cost.

    fonte del principio di divieto di retroattività della norma in malam partem; utilizzata dalle Sezioni Unite per escludere l'applicazione retroattiva di disposizioni che aggravano la posizione dell'imputato

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è configurato come reato unitario a consumazione prolungata: la cessazione della carica societaria non esclude automaticamente la responsabilità se, prima della cessazione, la somma omessa supera la soglia di punibilità prevista dalla legge.
  • La diffida prevista dall'art.2 D.L. 463/1983 (L.638/1983) costituisce una causa personale di esclusione della punibilità e non una condizione di procedibilità; quindi la sua trasmissione/errato invio non sposta automaticamente il momento di perfezionamento del reato.
  • In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano a riqualificare fatti e prove decisi dal giudice di merito sono inammissibili.
  • Anche quando in appello i reati risultino estinti per prescrizione, il giudice deve comunque esaminare compiutamente le questioni relative agli effetti civili e alla confisca; carenze motivazionali su questi punti possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Le norme che introducono o estendono forme di confisca (es. art.578-bis c.p.p.) richiedono attenzione alla non retroattività: disposizioni di natura sostanziale non possono essere applicate a fatti anteriori se peggiorative.
  • Nella contestazione della confisca è essenziale distinguere chiaramente tra confisca diretta e confisca per equivalente e assicurare coerenza tra motivazione e dispositivo; l'incertezza su quale forma sia stata applicata può comportare l'annullamento della statuizione.

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