Cassazione Civile, Sentenza n. 3473/2020 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
La docente era stata assunta ripetutamente a tempo determinato per supplenze annuali su posti di organico di diritto vacanti e disponibili; la durata complessiva delle assunzioni aveva superato trentasei mesi. Era stata poi immessa nei ruoli dell’amministrazione scolastica prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015. Il Tribunale di Viterbo aveva deciso la controversia in primo grado; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21 maggio 2014, aveva rigettato l’appello incidentale dell’amministrazione e accolto parzialmente quello della docente, condannando il Ministero a pagare un’indennità risarcitoria pari a 7,5 mensilità, calcolata secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale e unionale sui contratti a termine. Ha contestato che la reiterazione delle supplenze scolastiche fosse abusiva, sostenendo che le peculiarità del comparto e le esigenze di continuità dell’istruzione costituissero ragioni obiettive e che la disciplina speciale scolastica escludesse l’applicazione della disciplina generale sui contratti a termine. La docente ha resistito e, in memoria, ha sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, prospettando anche la permanenza del diritto al risarcimento dopo la stabilizzazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo del ricorso, cassato la sentenza d’appello e deciso la causa nel merito rigettando la domanda risarcitoria originaria. Ha ritenuto che la docente, essendo stata immessa in ruolo prima della L. n. 107 del 2015, avesse conseguito il bene della vita cui mirava l’azione; la stabilizzazione ottenuta anche mediante le previgenti procedure di reclutamento costituisce, secondo i principi richiamati dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità, misura idonea a sanzionare l’abuso e a ripararne le conseguenze, senza che sia dovuto automaticamente un ulteriore risarcimento. Restava possibile domandare il ristoro di danni ulteriori e diversi da quelli neutralizzati dall’immissione in ruolo, ma il lavoratore deve allegarli e provarli; dagli atti non risultava che la docente avesse allegato tali danni e non potevano identificarsi con quelli da mancata conversione o perdita del posto. La richiesta della docente di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata disattesa. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
Per la successione abusiva di contratti a termine su posti vacanti e disponibili, la stabilizzazione del docente conseguita mediante le procedure selettive e concorsuali può costituire misura proporzionata ed effettiva di sanzione e riparazione dell’abuso, senza necessità di cumulare automaticamente un’indennità risarcitoria.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
La clausola 4 impone di evitare che al docente prima assunto a termine e poi immesso in ruolo sia riconosciuta un’anzianità inferiore a quella del docente comparabile assunto sin dall’origine a tempo indeterminato; il confronto va svolto senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti.
art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124 del 1999
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
La reiterazione di contratti per la copertura di posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico è illegittima, se protratta per più di trentasei mesi complessivi, anche non continuativi, nel periodo indicato e prima della riforma del 2015.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
L’abuso nell’impiego di contratti a termine da parte della pubblica amministrazione non comporta la conversione giudiziale del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, restando applicabili le misure di responsabilità e sanzione previste dall’ordinamento.
art. 267 TFUE
Alle considerazioni sviluppate nei p. nn. 45-49 di questa sentenza sul contenuto e sulla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La Corte esclude un nuovo rinvio pregiudiziale quando la pronuncia della Corte di giustizia già intervenuta e i principi da essa forniti consentono di risolvere la questione unionale rilevante.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, comma 2 può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente.
Quando, una volta cassata la decisione impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente il merito della domanda.
Massime di principio
- La reiterazione, per oltre trentasei mesi complessivi anche non continuativi, di contratti a termine per coprire posti scolastici vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per tutto l’anno scolastico integra abuso, per i rapporti anteriori alla L. n. 107 del 2015 ricadenti nell’ambito temporale indicato dalla giurisprudenza.
- Nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione del lavoratore a termine ottenuta mediante le procedure straordinarie o i previgenti strumenti selettivi e concorsuali può costituire misura effettiva, proporzionata e adeguata a sanzionare l’abuso, senza che sia dovuto automaticamente anche un risarcimento del danno.
- L’avvenuta immissione in ruolo non preclude la domanda per danni ulteriori e diversi da quelli neutralizzati dalla stabilizzazione; tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore e non coincidono con il danno da mancata conversione o perdita del posto.
- In assenza di allegazione di danni ulteriori e diversi da quelli compensati dalla stabilizzazione, la domanda risarcitoria per abuso nella reiterazione dei contratti a termine deve essere rigettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3483/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3466/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3465/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3467/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3469/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3468/2020 del 12/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →