Cassazione Penale, Ordinanza n. 28738/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti in sede di concordato in appello, aveva rideterminato la pena per i reati di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Con due motivi ha dedotto: 1) carenza di motivazione; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza. La Corte ha ritenuto che si trattasse di doglianze non consentite nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché non riguardavano la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, né l'illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nella sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, oltre che per l'eventuale illegalità della pena. Poiché i motivi dedotti attenevano alla motivazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la doglianza è stata reputata inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel perimetro del concordato in appello, non sono deducibili doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 444 c.p.p.
È richiamato solo per il raffronto con il patteggiamento, evidenziando che il concordato in appello ha un ambito di impugnazione più ristretto rispetto all'applicazione della pena su richiesta.
art. 448-bis c.p.p.
È utilizzato in chiave comparativa per sottolineare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate rispetto a quelle del patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso viene pronunciata senza formalità.
artt. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per reati in materia di stupefacenti.
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi che attengono alla legittimità del concordato in appello o alla legalità della pena, non già censure sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica del fatto o sul merito delle circostanze attenuanti.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione tipica del concordato in appello impedisce di contestare in cassazione i profili non riservati alla verifica della validità del consenso e della corrispondenza tra accordo e decisione.
- L'illegalità della pena costituisce la sola ipotesi in cui la Corte di cassazione può intervenire d'ufficio anche a fronte di ricorso inammissibile, purché non tardivo.
- Il concordato in appello ha un ambito di impugnazione più ristretto rispetto al patteggiamento, perché non consente di rimettere in discussione i termini dell'accusa, ma opera su una rinuncia ai motivi di impugnazione già proposti.
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