Sentenza n. 1454/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso uffici della provincia di Palermo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo illogicità ed erroneità nel merito, violazione e falsa applicazione della disposizione, difetto di istruttoria e carenza o insufficienza della motivazione, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Era stata inoltre formulata riserva di motivi aggiunti in relazione a un distinto giudizio pendente. Nel corso del processo, all’esito della procedura di mobilità ordinaria del ruolo ispettori, il ricorrente è stato trasferito in via definitiva presso la Questura di Palermo e ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la soccombenza virtuale del Ministero ai fini delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il trasferimento definitivo del ricorrente presso la Questura di Palermo ha fatto venir meno l’interesse concreto alla decisione sull’impugnazione del diniego di assegnazione temporanea. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti né ha accolto la richiesta di soccombenza virtuale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la ricorrenza di giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disposizione posta a fondamento della domanda di assegnazione temporanea del dipendente della Polizia di Stato; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito del trasferimento definitivo del ricorrente nella sede richiesta.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un trasferimento definitivo del dipendente presso la sede richiesta con un’istanza di assegnazione temporanea elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del precedente diniego e consente di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non comporta necessariamente l’attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice compensarle in presenza di giustificati motivi.
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