Cassazione Civile, Ordinanza n. 00373/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva concesso in affitto, nel 2011, un ramo d'azienda costituito da spazi commerciali all'interno di un centro commerciale. A seguito dell'inadempimento dell'affittuaria dal mese di aprile 2017 e del successivo deposito di domanda di concordato preventivo con riserva, la concedente aveva risolto il contratto avvalendosi di una clausola risolutiva espressa. Dopo la dichiarazione di fallimento dell'affittuaria, la concedente aveva chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione sia dell'indennità di occupazione maturata dopo la risoluzione, sia degli importi dovuti a titolo di clausola penale per la ritardata restituzione del ramo d'azienda. Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione e aveva anche ridotto la penale per eccessività. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso al chirografo la penale, ritenendo che essa non fosse funzionalmente collegata alla procedura concorsuale, perché collegata solo al risarcimento del danno del concedente. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto violazione dell'art. 111, secondo comma, l.fall., sostenendo che la clausola penale era accessoria all'obbligazione di cui all'art. 1591 c.c., cioè al ritardo nella restituzione del bene, e che la valutazione degli organi della procedura circa la prosecuzione dell'occupazione degli spazi commerciali implicava anche la penale, avendo questa il medesimo presupposto del credito da protratta occupazione. Ha inoltre evidenziato che il contratto prevedeva due penali: una per la risoluzione anticipata e una per la ritardata riconsegna del ramo d'azienda, parametrata al triplo del canone giornaliero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto infondata la censura nella parte relativa alla prededuzione della penale per il periodo anteriore al fallimento, perché il motivo era carente di specificità e autosufficienza rispetto al nesso funzionale richiesto per la prededucibilità e non erano stati adeguatamente indicati gli esatti termini del vantaggio per la massa. Ha invece ritenuto specificamente dedotta e fondata la censura limitatamente alla penale maturata dopo la dichiarazione di fallimento, qualificandola come credito sorto "in occasione" della procedura fallimentare. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio al tribunale, affinché ricalcoli la penale da ammettere in prededuzione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, secondo comma, l.fall.
La prededuzione richiede un collegamento qualificato del credito con la procedura concorsuale; non basta un generico collegamento o la mera maturazione del credito durante la procedura.
art. 1591 c.c.
Il ritardo nella restituzione del bene dopo la risoluzione del contratto genera l'obbligo di corrispondere l'indennità e può costituire il presupposto della clausola penale accessoria.
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa è il meccanismo utilizzato per la risoluzione del contratto richiamato nella fattispecie.
art. 98 l.f.
La domanda di ammissione al passivo e la successiva opposizione sono state formulate e riproposte in tale sede.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della prededuzione concorsuale non è sufficiente che il credito sia sorto durante la pendenza della procedura: occorre che la sua genesi sia temporalmente e funzionalmente collegata alla procedura, secondo i parametri previsti dall'ordinamento e dalla proposta o dal piano, quando rilevanti.
- La prededucibilità non può essere estesa in via automatica a tutte le obbligazioni solo perché collegate, anche indirettamente, all'attività del debitore; è necessario dimostrare specificamente il contributo della fonte del credito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e il concreto vantaggio per la massa.
- La clausola penale, in quanto accessoria al rapporto principale, segue le sorti dell'obbligazione cui accede; quando è pattuita per il ritardo nella restituzione del bene, il suo trattamento concorsuale va verificato in relazione al momento di maturazione e al nesso con la procedura.
- Se il motivo di ricorso mira a contestare il diniego di prededuzione, deve indicare in modo specifico i fatti e i presupposti di diritto che sorreggono il nesso funzionale invocato; la mera contrapposizione tra trattamento dell'indennità principale e della penale non basta.
- Il credito sorto dopo l'apertura della procedura e in dipendenza della protrazione del rapporto o dell'occupazione può integrare un credito prededucibile in quanto sorto 'in occasione' della procedura, se ne ricorrono i presupposti concreti.
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