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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 99/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del ricorrente la somma di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha chiesto l’attribuzione delle somme relative agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, pari a euro 500,00 per ciascun anno, da utilizzare secondo le modalità previste dalla legge, rinunciando agli interessi e alla rivalutazione. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 17 luglio 2024, prima della notificazione del ricorso di ottemperanza, avvenuta il 16 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni statali alle pronunce esecutive aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro. Nel merito, il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere eseguito il giudicato, sicché l’inottemperanza è stata ritenuta persistente. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, e dovrà adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, compreso l’inserimento del nominativo del ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi sulla piattaforma della Carta del docente e a conseguire il beneficio, anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare il commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia dato attuazione al comando giudiziale.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziario avente a oggetto il pagamento di somme di denaro presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La mancata deduzione e dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuta esecuzione del giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di accertare la persistenza dell’inadempimento e di ordinare l’adozione degli atti necessari all’integrale attuazione della pronuncia.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il quale agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità ordinaria di organo dell’amministrazione.
  • Il commissario ad acta può adottare anche atti amministrativi non precedentemente emanati dall’amministrazione inadempiente, purché necessari e funzionali all’attuazione del comando contenuto nel giudicato.
  • Quando il giudicato riconosce il diritto a un beneficio amministrativo erogato mediante una piattaforma digitale, l’attuazione può richiedere l’abilitazione dell’interessato alla registrazione e all’utilizzo della piattaforma, anche mediante ordine alla struttura tecnica competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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