Sentenza del 21/03/2018 n. 7010 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulle istanze di rimborso relative a maggiori Irpeg e Irap versate per gli anni 2001, 2002 e 2003, sostenendo che tali somme derivassero da una duplicazione d'imposta causata dalla mancata indicazione, nelle dichiarazioni originarie, delle corrette variazioni in diminuzione. L'Agenzia contestava principalmente la possibilità di correggere l'errore mediante istanza di rimborso, anziché tramite dichiarazione integrativa nei termini, e deduceva inoltre l'assenza di prova sufficiente dell'importo richiesto e l'errata valutazione della conciliazione giudiziale relativa al 2003.
La decisione
La Corte ha confermato che il contribuente può scegliere di chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 entro quarantotto mesi dal versamento, anche quando non abbia presentato tempestivamente la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. Ha quindi respinto il primo motivo dell'Agenzia. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo non violato l'onere della prova, ma ha accolto il terzo motivo perché la motivazione della CTR sulla correttezza degli importi era apodittica e non spiegava adeguatamente il superamento delle specifiche contestazioni dell'Ufficio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto il contenuto della conciliazione e non aveva efficacemente contrastato la qualificazione della stessa come parziale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600/1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione integrativa a favore dell'Amministrazione può essere presentata entro il termine previsto per l'accertamento.
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
La dichiarazione integrativa diretta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente incontra il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente riguarda gli effetti della dichiarazione integrativa, in particolare l'eventuale compensazione del credito, ma non esclude autonomamente la possibilità di presentare un'istanza di rimborso nei termini propri.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento.
L'istanza di rimborso costituisce un procedimento amministrativo autonomo e distinto dalla dichiarazione integrativa e dai controlli automatizzati o formali della dichiarazione.
Codice civile, art. 2697
Chi pretende il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi l'errore dichiarativo, l'effettivo versamento indebito e la quantificazione della somma richiesta.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 48 e 46
Le norme disciplinano la conciliazione giudiziale e gli effetti processuali dell'estinzione della controversia; per stabilire l'ambito della conciliazione è necessario esaminarne concretamente il contenuto.
Codice di procedura civile, art. 360
La sentenza può essere impugnata per violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione e altri vizi processuali; nel caso concreto è stato accolto il vizio motivazionale.
Massime di principio
- La mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non impedisce, di per sé, la presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, purché siano rispettati i termini di decadenza.
- Dichiarazione integrativa e istanza di rimborso sono strumenti distinti: la prima opera principalmente sul piano dichiarativo e della compensazione, mentre la seconda avvia un autonomo procedimento amministrativo finalizzato alla restituzione dell'imposta indebitamente versata.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve documentare in modo analitico l'errore, il pagamento eccedente e il metodo di calcolo dell'importo richiesto; una motivazione giudiziale generica su tali elementi può comportare la cassazione della sentenza.
- In sede di legittimità, chi invoca gli effetti di una conciliazione deve indicarne o riprodurne il contenuto rilevante; una censura generica è esposta all'inammissibilità.
- La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente il rimborso: la questione viene riesaminata dal giudice di rinvio, che deve fornire una motivazione completa e confrontarsi con tutte le contestazioni dell'Amministrazione.
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