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Ordinanza

Ordinanza n. 201/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 222/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 222/2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati né il contenuto puntuale della controversia sostanziale; emerge soltanto che l’appello mirava a ottenere una diversa tutela cautelare rispetto a provvedimenti dell’Amministrazione la cui esecuzione era contestata.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare, che è stato respinto dal giudice d’appello.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la già fissazione dell’udienza di merito può concorrere a escludere la necessità di modificare l’assetto cautelare stabilito dal giudice di primo grado, quando non emergano apprezzabili ragioni contrarie.
  • Nella valutazione della domanda cautelare devono essere considerate anche le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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