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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28734/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato che l'Agenzia ricorrente non aveva depositato, entro l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso alla società resistente. Tale omissione ha determinato l'inammissibilità del ricorso, secondo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità indicata in motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l'accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze, dell'impugnazione della società avverso avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2007-2011. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, 55 del D.P.R. n. 633/1972 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superata la presunzione sui maggiori ricavi sulla base di un elemento a sua volta presuntivo (l'esecuzione di lavori di ristrutturazione), svalutando i finanziamenti non documentati del socio come elemento riferibile solo a quest'ultimo. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse inferito l'effettiva capacità contributiva della società da un fatto noto privo di adeguato nesso logico. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'annullamento dell'avviso anche per costi indeducibili e IVA indebitamente detratta, asseritamente mai contestati alla società. Tuttavia la Corte ha rilevato preliminarmente un vizio nella notificazione del ricorso, per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica postale alla resistente entro l'udienza di discussione.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sostanziale sulla rettifica induttiva dei ricavi ai fini delle imposte dirette, invocata dalla ricorrente per censurare la motivazione della CTR.

  • art. 55 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma in tema di accertamento ai fini IVA, invocata dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento presuntivo operato dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni semplici da parte della CTR e il passaggio inferenziale tra fatto noto e fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per lamentare l'insufficienza e l'illogicità della prova presuntiva posta a base della decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corretta valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Indicato come norma processuale che fonda il motivo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l'omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo di appello e, nel quadro del giudizio di legittimità, come parametro del vizio denunciato.

  • art. 140 c.p.c.

    Non è espressamente citato nel testo fornito; la decisione richiama solo l'avviso di ricevimento della notifica postale e la conseguente inammissibilità per mancato deposito dello stesso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione è necessario ai fini della verifica della regolarità della notifica; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito se rileva una causa preliminare di inammissibilità legata alla ritualità della notificazione del ricorso.
  • I motivi che censurano l'apprezzamento presuntivo del giudice di merito devono confrontarsi con la struttura logica della presunzione e con il nesso inferenziale tra fatto noto e fatto ignoto, ma tali questioni restano assorbite se il ricorso è inammissibile per ragioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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