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Circolare

Circolare n. 50 del 17/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'estensione della disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria a una nuova categoria di contribuenti, in attuazione del comma 9 dell'art. 38-bis del DPR 633/1972. Dal terzo trimestre 2007 possono accedervi gli operatori economici con attività ATECOFIN 27.43.0, se in possesso delle condizioni previste dal decreto MEF 22 marzo 2007 e dei presupposti dell'art. 30, terzo comma, lett. a), del DPR 633/1972. Vengono inoltre indicate le modalità di compilazione del modello IVA TR e l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Rimborsi IVA prioritari per gli operatori ATECOFIN 27.43.0

Rimborsi IVA in via prioritaria per gli operatori ATECOFIN 27.43.0

La circolare interviene per dare attuazione alla disciplina dei rimborsi IVA prioritari, estendendo l’ambito applicativo del comma 9 dell’art. 38-bis del DPR 633/1972 a una nuova categoria di contribuenti individuata dal decreto MEF 18 luglio 2007. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per la compilazione del modello IVA TR e l’adeguamento delle specifiche tecniche di trasmissione telematica.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 1, comma 308, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto nell’art. 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 9, prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuate categorie di contribuenti per le quali i rimborsi annuali e infrannuali siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

Soggetti ammessi all’erogazione prioritaria

Il decreto del MEF del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, ha individuato una ulteriore categoria di contribuenti destinatari della disciplina, applicabile a partire dalle richieste di rimborso relative al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2007. Si tratta degli operatori economici che svolgono attività rientranti nella classificazione ATECOFIN 27.43.0, ossia la produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati.

Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al rimborso prioritario è subordinato alla sussistenza, al momento della richiesta, delle condizioni previste dall’art. 2 del decreto MEF 22 marzo 2007 e al rispetto dei presupposti previsti dall’art. 30, terzo comma, lettera a), del DPR 633/1972.

Adempimenti dichiarativi e compilazione del modello IVA TR

Per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, i soggetti interessati devono comunicare all’Amministrazione finanziaria il possesso dei requisiti barrando la casella del frontespizio del modello IVA TR relativa ai "Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso" e indicando il codice 3.

Aggiornamento delle specifiche tecniche

La circolare precisa infine che le specifiche tecniche per l’invio telematico del modello IVA TR devono essere lette nel senso che il controllo bloccante del campo 11 ammette i valori 0, 1, 2 o 3. Il valore 2 resta collegato al campo 32 con codice attività 37101, mentre il nuovo valore 3 è ammesso quando il campo 32 riporta il codice attività 27430.

Punti principali

Base normativa dell'intervento

L'art. 1, comma 308, lett. b), della legge 296/2006 ha introdotto nell'art. 38-bis del DPR 633/1972 il comma 9, che consente di individuare con decreto ministeriale categorie di contribuenti per le quali i rimborsi annuali e infrannuali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

Nuova categoria ammessa ai rimborsi prioritari

Il decreto MEF 18 luglio 2007 ha individuato un'ulteriore categoria di contribuenti per i quali si applica il comma 9 dell'art. 38-bis, a partire dalle richieste di rimborso relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2007. Si tratta degli operatori economici che svolgono attività rientranti nella classificazione ATECOFIN 27.43.0, relativa alla produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati.

Condizioni per l'accesso al beneficio

Per beneficiare dell'erogazione prioritaria, gli operatori devono, al momento della richiesta, trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2 del decreto MEF 22 marzo 2007 e rispettare i presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera a), del DPR 633/1972.

Compilazione del modello IVA TR

Ai fini della richiesta di rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, i soggetti interessati devono indicare nel frontespizio del modello IVA TR, nella casella "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso", il codice 3.

Aggiornamento delle specifiche tecniche telematiche

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello IVA TR sono aggiornate: il controllo bloccante del campo 11 deve considerare ammissibili i valori 0, 1, 2 o 3; il valore 2 resta ammesso se il campo 32 assume valore 37101, mentre il valore 3 è ammesso se il campo 32 assume valore 27430.

Testo integrale

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